Cassazione Penale, Sentenza n. 25722/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i reati commessi il 27/08/2013: oltraggio a magistrato (art. 343 c.p.), minaccia aggravata (art. 612 c.p. e 61 n.10 c.p.) e minaccia grave (art. 612, comma 2 c.p.). I motivi vertevano, tra l'altro, sull'interpretazione delle espressioni rivolte al giudice ("ecco bravo, mi stai mandando in galera, sei contento") rispetto al confine tra critica legittima e oltraggio, sulla rilevanza dell'accettazione del risarcimento del danno da parte delle persone offese rispetto alla querela e sul mancato avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n.36/2018 per l'esercizio della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: per il reato di oltraggio (art. 343 c.p., capo A) ha rilevato che le censure sul terzo motivo non sono manifestamente infondate, che l'interpretazione delle espressioni richiedeva approfondimento e ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 27/02/2021; quanto ai reati di minaccia (art. 612 c.p., capi A e B) ha ritenuto fondate le doglianze sul primo motivo: l'accettazione del risarcimento non equivale automaticamente a rinuncia o a querela e, trattandosi di reati procedibili a querela (e senza che fosse stato dato l'avviso previsto dal d.lgs. 36/2018), manca la condizione di procedibilità, con conseguente annullamento della condanna.
Norme richiamate
art. 343 cod. pen.
Rilevata la prescrizione del reato di oltraggio maturata il 27/02/2021; valutazione delle frasi del ricorrente alla luce del confine tra critica legittima al provvedimento e offesa alla persona del magistrato
art. 612 cod. pen.
Le minacce (sia aggravate che gravi) richiedono la querela per l'esercizio dell'azione penale quando la norma e la giurisprudenza lo prevedono; l'azione penale è stata ritenuta improcedibile per difetto di querela
art. 61 n. 10 cod. pen.
Aggravante che, nel caso in esame, rendeva la minaccia procedibile a querela di parte (quindi condizione di procedibilità necessaria)
art. 339 cod. proc. pen.
Distinzione tra rinuncia alla querela e atti di carattere civilistico (accettazione del risarcimento) che non implicano automaticamente rinuncia o querela penale
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36/2018
Prevede l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per consentire l'eventuale esercizio della querela; la mancanza di tale avviso ha comportato il difetto di condizione di procedibilità
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 31267 del 14/09/2020; Sez. 4, n. 7346 del 10/07/1984; Sez. 6, n. 35958 del 05/07/2002; ecc.)
Usata per chiarire il principio per cui la critica al contenuto o alla legittimità del provvedimento rientra nel legittimo esercizio della critica mentre gli attacchi personali alla figura del magistrato possono integrare oltraggio; e per confermare che l'accettazione del risarcimento non equivale di per sé a rinuncia alla querela
Massime di principio
- La mera accettazione di un risarcimento civilistico da parte della persona offesa non implica automaticamente rinuncia alla querela o all'azione penale: si tratta di atti distinti (privatistici vs. istanza punitiva).
- Per i reati procedibili a querela di parte, l'assenza della querela o di eventuali avvisi previsti dalla legge (es. art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018) determina il difetto della condizione di procedibilità e l'improcedibilità dell'azione penale.
- Nella valutazione di espressioni rivolte al giudice occorre distinguere tra critica all'atto/provvedimento (tutelata) e offesa alla persona del magistrato (punibile come oltraggio); il contesto e la portata delle frasi devono essere scrutinati accuratamente.
- Il decorso della prescrizione va sempre verificato: anche se la condanna è stata pronunciata in grado di merito, la Cassazione può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e annullare senza rinvio.
- Quando una norma aggravante rende il reato procedibile a querela, la sussistenza della querela è condizione di procedibilità imprescindibile: la sua mancanza comporta l'annullamento del procedimento penale.
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