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Sentenza

Sentenza n. 1564/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1155/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 16.9.2024 corretta con il decreto di correzione del 11.12.2024.

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 1155/2024 del Tribunale di Bologna, corretta con decreto dell'11 dicembre 2024 e passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la perdurante mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, pubblicata il 16 settembre 2024, corretta l'11 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato il 15 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il giudicato e la perdurante inadempienza ministeriale. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, l'esecuzione sostitutiva è affidata, entro i successivi 60 giorni, al commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è condannato a pagare 600 euro per le spese, oltre spese generali e accessori, e a restituire il contributo unificato; le spese sono distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La decisione è resa nell'ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 114 c.p.a.; il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore della disposizione.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva se l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato, anche prevedendo che l'intervento sostitutivo sia attivato su istanza della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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