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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27634/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di patteggiamento aveva applicato la pena concordata per un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più furti e all'indebito utilizzo di carte di credito, nonché per altri reati contestati; il giudice aveva inoltre disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., di vari beni sequestrati, tra cui gioielli rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca dei gioielli, sostenendo che il giudice non avesse considerato le allegazioni difensive sulla loro legittima provenienza, documentata da fotografie e ricevute di acquisto, che le ricevute in lingua spagnola non ne dimostravano l'inaffidabilità e che non era stata provata la sproporzione tra il valore dei gioielli e il reddito dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era generico e comunque manifestamente infondato. Ha osservato che la statuizione sulla confisca non faceva parte dell'accordo di patteggiamento e che, nel caso concreto, la motivazione del giudice di merito era adeguata: l'imputato era stato condannato per uno dei reati-spia che consentono la confisca estesa; non aveva fornito una giustificazione credibile della provenienza dei gioielli, perché i documenti prodotti erano privi di data certa e non riferibili con sicurezza ai beni in sequestro; mancavano inoltre elementi sulla lecita capacità patrimoniale o lavorativa dell'imputato; infine, dalla stessa attività illecita era emerso l'acquisto di beni del tipo di quelli confiscati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    base normativa del patteggiamento applicato dal giudice di merito

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento quanto alla misura di sicurezza quando questa sia oggetto dell'accordo tra le parti

  • art. 606 c.p.p.

    disciplina generale del ricorso per cassazione per vizi di motivazione quando la misura non è stata oggetto dell'accordo

  • art. 240-bis c.p.

    consente la confisca estesa in presenza di uno dei reati-spia e di sproporzione non giustificata tra patrimonio e reddito

  • art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306

    norma originaria richiamata come antecedente dell'attuale disciplina della confisca estesa

  • legge 7 agosto 1992 n. 356

    conversione del d.l. richiamato nella disciplina della confisca estesa

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione in relazione alla confisca disposta dal giudice di merito, secondo il regime ordinario del vizio di motivazione, quando la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.
  • Ai fini della confisca estesa, una volta accertata la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito o le attività lecite del soggetto, spetta a quest'ultimo fornire una giustificazione credibile della provenienza dei beni.
  • La giustificazione della provenienza dei beni deve consistere nella prova positiva della loro liceità e non nella semplice negazione della loro derivazione dal reato per cui vi è condanna.
  • Il confronto per verificare la sproporzione deve essere compiuto tenendo conto dei singoli acquisti rispetto ai rispettivi valori, e non soltanto del patrimonio complessivo esistente al momento della misura.
  • Il motivo di ricorso contro la motivazione della confisca deve essere specifico e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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