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Sentenza

Sentenza n. 1560/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G11245 del 4 settembre 2025, comunicata in pari data, recante l'esclusione del RTI Meranese Servizi s.p.a. - Socialwork cooperativa sociale dal lotto 2 della "Procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio - Edizione 2. Procedura suddivisa in 4 lotti. Indetta con determinazione G06067 del 22/05/2024" CIG B1D849EC96, e di tutti gli atti e verbali di gara, nei limiti dell'interesse fatto valere, ivi in particolare compresa la "Relazione del RUP inerente agli esiti dei verbali delle sedute riservate di valutazione del costo della manodopera e delle offerte sospette di anomalia. Estratto dei Verbali della prima seduta riservata del 03/06/2025 e della terza seduta riservata del 25/06/2025" e dei verbali sottesi e ivi richiamati; di ogni altro atto, verbale o provvedimento, comunque denominato, con il quale o sulla base del quale sia stata determinata l'esclusione medesima; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare la convenzione-quadro e i contratti attuativi, eventualmente anche a mezzo di subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, con declaratoria di inefficacia della convenzione-quadro e dei contratti attuativi, qualora stipulati con altro operatore;

Giustizia amministrativa202512381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto 2 di una gara per servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, disposta a seguito del giudizio di anomalia dell'offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'esclusione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per erroneità del presupposto, carenza di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Le censure contestavano analiticamente gli elementi sui quali la stazione appaltante aveva fondato il giudizio complessivo di anomalia e di inaffidabilità dell'offerta economica, prospettando valutazioni alternative rispetto a quelle dell'amministrazione. In particolare, veniva contestata la valutazione relativa ai costi della manodopera e all'impiego di lavoratori svantaggiati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha premesso che il giudizio di anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo entro i ristretti limiti della macroscopica irragionevolezza o del travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. La valutazione della Regione è stata ritenuta plurimotivata. Anzitutto, l'offerta aveva previsto il costo di 40 lavoratori da riassorbire in forza della clausola sociale, mentre quelli da considerare erano 45. Inoltre, le ricorrenti non avevano dimostrato la concreta possibilità di impiegare 15 lavoratori svantaggiati, nonostante la richiesta della stazione appaltante fosse giustificata anche dalle criticità emerse nell'esecuzione del precedente rapporto convenzionale, nel quale l'impiego di tali lavoratori era stato ridotto proprio per l'impossibilità della cooperativa di utilizzarli. Infine, l'offerta non aveva previsto né una riduzione della produttività né i costi di supporto necessari per i lavoratori svantaggiati, pur contemplando ore di lavoro supplementari. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a confermare l'incongruità complessiva dell'offerta e la legittimità dell'esclusione. Le ricorrenti sono state condannate a pagare alla Regione Lazio 2.000 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata, in ragione del suo limitato coinvolgimento.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale parametro per la valutazione dell'anomalia dell'offerta e, nel caso concreto, non è stata ritenuta violata dalla verifica compiuta dalla stazione appaltante.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato invocato dalle ricorrenti, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di anomalia dell'offerta, anche con riferimento ai costi della manodopera, costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • La valutazione di anomalia può fondarsi su una pluralità di elementi convergenti relativi ai costi della manodopera, alla corretta quantificazione del personale da riassorbire in forza della clausola sociale e alla concreta sostenibilità delle modalità organizzative dichiarate nell'offerta.
  • Un'offerta economica può essere ritenuta incongrua quando preveda l'impiego di lavoratori svantaggiati senza dimostrare la concreta possibilità di utilizzarli e senza considerare né l'eventuale riduzione della produttività né i costi di supporto necessari, soprattutto se tali elementi incidono sulla sostenibilità complessiva dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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