Ordinanza n. 69/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della laurea conferita il 9 settembre 2024 in Medicina e Chirurgia dall''Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nonché ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o antecedente, nella parte in cui non viene assegnata la Lode oltre al punteggio di 110/110 conseguito dall’odierno ricorrente; - del verbale della Commissione di Laurea in Medicina e Chirurgia del 9.9.2024 della Università Vita- Salute San Raffaele di Milano, allo stato non conosciuto; - del provvedimento con il quale è stato compilato l’appello per la seconda sessione di laurea dell’Università Via- Salute San Raffaele, allo stato non conosciuto, e per quanto di ragione della tabella che riporta l’appello nella parte di cui infra; per quanto occorrer possa, - del regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia emanato con Decreto Rettorale n. 8221 del 5.6.2023; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione della laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 senza conferimento della lode, unitamente agli atti della commissione di laurea, alla calendarizzazione dell'appello e, per quanto occorra, al regolamento didattico del corso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della laurea conferita il 9 settembre 2024 dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nella parte in cui, pur avendo conseguito 110/110, non gli è stata attribuita la lode. Ha inoltre impugnato il verbale della commissione di laurea, non conosciuto, l'atto di compilazione dell'appello per la seconda sessione di laurea e, per quanto occorra, il regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Dall'ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio era già stata adottata un'ordinanza cautelare, ma il testo non ne indica il contenuto.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto specifici incombenti istruttori. Il ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione di merito, aggiornando la situazione della vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisando, se necessario, l'eventuale esigenza di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni resistenti devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel caso concreto, alla valutazione dell'inerzia sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte previamente invitata a dichiarare la permanenza dell'interesse può consentire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando esprima in modo implicito ma inequivoco l'attuale disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio finalizzato a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, il ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornata entro il termine assegnato, indicando anche gli eventuali fatti o atti sopravvenuti rilevanti.
- L'inerzia della parte che, previamente compulsata dal giudice a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, non adempia all'incombente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, nonché di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, al fine di assumere una decisione congruente.
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