Sentenza n. 13104/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6440/2025, pubblicata il 4 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 25968/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6440/2025, relativa al riconoscimento del bonus docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 6440/2025, che aveva dichiarato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato nell’anno scolastico 2023/2024, con accredito di euro 500,00. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. In assenza di specifiche contestazioni o chiarimenti del Ministero, il giudice ha ritenuto sussistente l’inadempimento e ha applicato i principi in materia di onere della prova tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenendosi possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per le valutazioni di competenza, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa e del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rito per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e per nominare il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine di 120 giorni richiamato dal giudice ai fini della procedibilità dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un giudicato esecutivo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando il privato deduce l’inadempimento di un giudicato e l’amministrazione non fornisce specifici chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa sostanziale già riconosciuta dal giudicato, dovendosi il giudice limitare ad assicurarne l’attuazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere negata allo stato e successivamente disposta, su richiesta della parte, qualora persista l’inottemperanza oltre i termini assegnati.
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