Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 45/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: atti del GSE relativi al recupero degli extraprofitti mediante rettifica del prezzo di cessione dell’energia, fatture, diffida di pagamento e nota di credito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto, in via principale, l’accertamento dell’insussistenza del credito vantato dal GSE, quantificato in € 89.554,86, per il recupero degli extraprofitti ai sensi dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché la declaratoria di illegittimità degli atti con cui il GSE ha preteso il pagamento e operato il conguaglio. In via subordinata ha domandato l’annullamento della diffida di pagamento, delle fatture emesse per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia relativa agli anni 2022 e 2023, della nota di credito che non avrebbe integralmente stornato le pretese relative al 2022 e degli atti connessi. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti. In via preliminare, il giudice ha rilevato che è almeno dubbia la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa, rinviando l’approfondimento alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, in quanto gli effetti diretti negativi degli atti impugnati, delimitati dall’interesse azionato, risultano circoscritti alla sfera patrimoniale della società con sede nel territorio di competenza.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Quanto al fumus boni iuris, il giudice ha ritenuto che la complessità delle questioni giuridiche poste dal ricorso richieda un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare. Quanto al periculum in mora, la società non ha fornito adeguata prova del rischio di un pregiudizio irreversibile per la propria continuità aziendale: la relazione tecnica sulla crisi di liquidità è stata considerata unilateralmente predisposta dalla ricorrente e comunque non persuasiva in presenza della patrimonializzazione e della solidità economico-finanziaria della società. Il giudice ha inoltre osservato che l’operatore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiare il prelievo sugli extraprofitti, considerata la maturazione delle pretese e il quadro normativo noto. In ogni caso, il pregiudizio prospettato, avente natura economica, è stato ritenuto integralmente risarcibile o ripetibile in caso di esito favorevole del giudizio. L’assenza del periculum ha determinato il rigetto della cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    recupero dei c.d. extraprofitti

    Costituisce la base normativa delle pretese del GSE relative alla rettifica del prezzo di cessione dell’energia e al recupero degli extraprofitti; la legittimità e l’applicazione della disciplina sono state rimesse all’approfondimento del merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza del periculum in mora.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio degli effetti diretti consente di radicare la competenza del TAR periferico quando gli effetti dell’atto, in relazione all’interesse azionato e al perimetro dell’impugnazione, siano territorialmente limitati.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

    È richiamato quale criterio residuale di competenza per gli atti statali, distinto dal criterio degli effetti territorialmente limitati previsto dal comma 1.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

    La sezione autonoma di Bolzano [...] decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi [...] dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

    La disposizione conferma la competenza della Sezione autonoma di Bolzano per gli atti di amministrazioni non aventi sede nella provincia quando la loro efficacia sia territorialmente limitata alla provincia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni giuridiche poste dal ricorso siano particolarmente complesse e richiedano un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non formulare una valutazione compiuta sul fumus boni iuris; la cautelare può comunque essere respinta per l’assenza del periculum in mora.
  • Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato mediante una relazione tecnica unilateralmente predisposta dalla parte, soprattutto quando i dati patrimoniali ed economico-finanziari disponibili risultino incompatibili con l’allegata compromissione irreversibile della continuità aziendale.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico derivante dall’esecuzione di una pretesa patrimoniale dell’amministrazione, ove suscettibile di integrale ristoro o ripetizione in caso di esito favorevole del giudizio, non integra di regola un danno cautelarmente irreparabile.
  • Ai fini della competenza territoriale, il criterio degli effetti diretti previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a. può radicare la competenza del TAR periferico quando gli effetti dell’atto, valutati in relazione all’interesse concretamente azionato e al perimetro dell’impugnazione, siano limitati alla sfera patrimoniale del ricorrente nel territorio di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoCompetenzaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.