Cassazione Civile, Ordinanza n. 04533/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente territoriale)
La controversia
L'assemblea territoriale idrica di Palermo ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che, decidendo su ricorsi riuniti, aveva ritenuto la propria giurisdizione e aveva annullato le delibere dell'ente ricorrente n. 5/2020 e n. 10/2020. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si deduceva la violazione dell'art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, nonché delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, oltre a vizio di eccesso di potere; con il secondo si denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., apparenza della motivazione e omesso esame di documenti decisivi. Tuttavia la stessa ricorrente aveva rappresentato che, nelle more, le Sezioni Unite avevano già pronunciato ordinanza di regolamento di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettendo la controversia a quel giudice.
La decisione
La Corte ha rilevato che, essendo intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione di segno contrario rispetto a quella affermata dal giudice di merito, la sentenza impugnata era rimasta priva di effetto in quanto sentenza condizionata resa nella pendenza del regolamento di giurisdizione. Per tale ragione ha cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le spese sono state integralmente compensate tra ricorrente e controricorrente, mentre nessuna regolamentazione delle spese è stata disposta nei confronti degli intimati non costituiti.
Norme richiamate
art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Richiamato come norma violata nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché definisce la causa sul rilievo pregiudiziale della giurisdizione.
direttiva 91/271/CEE
Indicata nel primo motivo come parametro asseritamente violato; non è oggetto di autonoma valutazione nel dispositivo finale.
direttiva 2000/60/CE
Indicata nel primo motivo come parametro asseritamente violato; non è oggetto di autonoma valutazione nel dispositivo finale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della censura di erronea valutazione del materiale probatorio; non è scrutinato nel merito per effetto della sopravvenuta definizione della giurisdizione.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
Sono le norme processuali che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'applicazione ratione temporis del rito camerale previsto dagli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
artt. 41 e 367 c.p.c.
Richiamati nel principio secondo cui la sentenza di merito pronunciata dopo la proposizione del regolamento di giurisdizione ha natura condizionata e resta priva di effetto se la decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione è di segno contrario.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Utilizzato per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione della sopravvenienza eccezionale rappresentata dalla decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione.
Massime di principio
- La sentenza di merito resa dal giudice davanti al quale pende la causa dopo la proposizione di un regolamento di giurisdizione ha natura condizionata all'esito del regolamento stesso.
- Se le Sezioni Unite dichiarano una giurisdizione diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, la sentenza pronunciata da quest'ultimo resta priva di effetti e deve essere cassata.
- La sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione costituisce una circostanza eccezionale idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
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