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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di vicinato tra fondi contigui separati da una carrareccia con siepe e da una scolina. Il proprietario del fondo confinante, che era anche comodatario di due particelle appartenenti a un terzo, ha lamentato che i vicini avessero omesso la manutenzione della siepe e degli alberi posti sul confine, con conseguente restringimento della carrareccia, danni ai pneumatici per gli speroni lasciati dopo la potatura, perdita di raccolto per l’ombreggiamento, compromissione del fosso di scolo e ristagno delle acque, oltre a uno sconfinamento sui terreni in comodato. In primo grado il giudice ha accolto le domande, ordinando la potatura, il ripristino del fosso e condannando al risarcimento del danno; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno censurato, con un primo motivo comune, il riconoscimento della legittimazione attiva dell’attore rispetto ai fondi in comodato; con un secondo motivo comune, la valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica, nonché la dedotta incapacità di un testimone ex art. 246 c.p.c.; un terzo motivo, del solo ricorrente che lo aveva proposto, riguardava la consulenza tecnica o, per l’altro ricorrente, la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, ritenendo erronea la decisione d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto in via automatica la legittimazione del comodatario ad agire per il risarcimento dei danni relativi ai terreni in comodato senza verificare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il detentore di cosa altrui può domandare il risarcimento solo se dimostra sia un titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario, sia l’avvenuto adempimento di tale obbligazione, per evitare duplicazioni risarcitorie. Poiché la decisione impugnata aveva contenuto unitario e non era scindibile tra domande relative ai fondi di proprietà e a quelli in comodato, l’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1804 c.c.

    obblighi di conservazione e custodia del comodatario

    richiamato dalla Corte d'appello come fondamento della legittimazione attiva del comodatario, ma la Cassazione ha precisato che non basta il mero richiamo a tali obblighi senza verificare i presupposti concreti per agire in risarcimento

  • art. 246 c.p.c.

    la possibile rilevanza dell'eccezione di incapacità del testimone può essere esaminata nel rinvio solo se l'eccezione è stata tempestivamente proposta dopo l'assunzione della prova e poi reiterata nei successivi atti

  • artt. 335 c.p.c.

    i ricorsi separati proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti

  • art. 2697 c.c.

    non è citato espressamente nel testo, ma la Corte valorizza l'esigenza di dimostrare i presupposti della legittimazione ad agire risarcitoria del detentore

Massime di principio

  • Il detentore o comodatario di cosa altrui non è automaticamente legittimato a chiedere il risarcimento dei danni arrecati al bene: deve dimostrare un titolo che lo obblighi a indennizzare il proprietario e l'avvenuto adempimento di tale obbligo, così da escludere il rischio di duplicazione del risarcimento.
  • Quando la sentenza di merito ha un contenuto unitario e le questioni di merito sono strettamente intrecciate, l’accoglimento del motivo che riguarda la legittimazione o il presupposto dell’azione può assorbire gli ulteriori motivi che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
  • L’eccezione di incapacità del testimone ex art. 246 c.p.c. è scrutinabile in sede di merito solo se tempestivamente sollevata subito dopo l’assunzione della prova e poi reiterata nelle fasi successive del giudizio.
  • Nel giudizio di risarcimento per danni a beni altrui o detenuti, la legittimazione processuale va verificata in concreto in relazione alla specifica posizione del soggetto che agisce, non in base a formule astratte o alla sola esistenza di un rapporto materiale con il bene.

Come è indicizzato

MateriePossessoResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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