Ordinanza n. 2977/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in parte qua, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, − del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-26-02-2026 di PERSOMIL, inviato con lettera del Capo Ufficio Personale Comando Truppe Alpine, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-03-03-2026 e relativo alla pubblicazione dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore dei − Generali di Brigata e Divisione, notificato in data 9 marzo 2026, e per l’annullamento, in parte qua, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, − del giudizio di avanzamento al grado superiore dei Generali di Brigata e Divisione medesimo, nella parte in cui non include il Gen. B. -OMISSIS-, nonché per l’annullamento, in parte qua, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, ed in particolare dei seguenti, − verbale n. 6 della Commissione Superiore di Avanzamento dell’Esercito in data 11 novembre 2025, − delle schede motivazionali redatte a supporto del verbale medesimo e riguardanti il Gen. B. -OMISSIS- ed i Gen. B. promossi al grado superiore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, − nota del Capo Ufficio Personale Comando Truppe Alpine, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-03-03-2026, − circolare prot. n. M_D A7MOOER REG2026 0024688, in data 27-02-2026, di PERSOMIL, relativa alla pubblicazione dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore dei Generali di Brigata e Divisione − Decreto del Presidente della Repubblica, di estremi sconosciuti, con il quale i Generali di Brigata del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni in servizio permanente effettivo -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, sono stati promossi al grado di Generale di Divisione, ai sensi dell’art. 1071, comma 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con anzianità assoluta 1° gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento al grado superiore dei Generali di Brigata e Divisione, nella parte in cui non include il ricorrente, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di PERSOMIL relativo alla pubblicazione dell'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, il giudizio stesso nella parte in cui non lo include tra gli ufficiali promossi, il verbale della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, le schede motivazionali riguardanti il ricorrente e gli ufficiali promossi, la circolare relativa alla pubblicazione dell'esito e il decreto presidenziale di promozione degli altri Generali di Brigata al grado di Generale di Divisione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione della loro efficacia o adozione di altra misura cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto della contestazione dell'esito della procedura di avanzamento a scelta e della mancata inclusione del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. La Sezione ha rilevato che, secondo il proprio orientamento costante sulle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali, la fase cautelare non è idonea a svolgere le complesse e articolate valutazioni proprie di tali procedure. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che l'interesse del ricorrente possa essere integralmente soddisfatto, ove ne ricorrano i presupposti, con la decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per l'inidoneità della fase cautelare a valutare compiutamente la procedura di avanzamento.
art. 1071, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
con anzianità assoluta 1° gennaio 2026
Richiamato quale fondamento normativo delle promozioni degli ufficiali al grado di Generale di Divisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato come base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali, la tutela cautelare non costituisce la sede ordinaria per lo svolgimento di valutazioni approfondite sui complessi e articolati profili comparativi della procedura.
- La sospensione cautelare presuppone un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione di merito; tale presupposto manca quando l'interesse dedotto possa essere integralmente soddisfatto, ove fondato, con la sentenza di merito.
Come è indicizzato
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