Cassazione Civile, Ordinanza n. 33984/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
Una società in accomandita semplice aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a imposta dovuta in base a dichiarazione integrativa presentata ai sensi del d.l. n. 429/1982, conv. in l. n. 516/1982, per annualità pregresse. La contribuente sosteneva, in sintesi, che la pretesa fosse ormai non dovuta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 del d.l. n. 429/1982 nella parte in cui consentiva la notifica degli atti impositivi fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino all'entrata in vigore del decreto; in subordine chiedeva la riliquidazione secondo l'art. 19. Dopo un primo rigetto in CTP e l'accoglimento dell'appello dinanzi alla CTR Toscana, l'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32 del d.l. n. 429/1982, come interpretati dalla pronuncia costituzionale, sostenendo che la pretesa erariale era già stata definita con avviso di accertamento cui la società aveva prestato acquiescenza, sicché si trattava di rapporto esaurito non inciso dalla declaratoria di illegittimità. Nel corso del giudizio di legittimità era emersa l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci; tale integrazione non è stata eseguita entro il termine assegnato.
La decisione
La Corte ha rilevato che, trattandosi di controversia in cui l'estinzione della società di persone comporta un fenomeno successorio in capo ai soci, era necessario il litisconsorzio dei soci della società cessata. Poiché nessuna delle parti ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato con ordinanza interlocutoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, perché l'intimato non ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16
come interpretato dalla pronunzia della Corte costituzionale
La Corte richiama la questione relativa al termine entro cui potevano essere notificati gli atti impositivi collegati alla dichiarazione integrativa, ma non decide nel merito perché il ricorso è inammissibile per difetto di contraddittorio.
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19
È richiamato dalla contribuente in via subordinata per la riliquidazione dell'importo dovuto secondo le modalità di calcolo previste dalla norma.
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 32
È richiamato dall'Agenzia delle entrate nel motivo di ricorso per contestare l'applicazione della disciplina interpretata dalla Corte costituzionale.
L. 516/1982
Legge di conversione del decreto richiamato nel quadro normativo della pretesa tributaria.
Corte cost. n. 175/1986
La pronuncia costituzionale è evocata come fonte dell'interpretazione limitativa della disciplina sugli atti impositivi, ma non è oggetto di esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese comporta, per i rapporti obbligatori non estinti, un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente necessità del litisconsorzio nei loro confronti.
- Quando il giudice di legittimità ordina l'integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario e nessuna parte vi provvede nel termine assegnato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma impositiva non può essere esaminata nel merito se il giudizio è arrestato in limine per violazione del contraddittorio necessario.
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