Sentenza n. 15194/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia di AGEA nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10423/2025, che le imponeva di riesaminare la domanda di aiuto accoppiato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la violazione e l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 10423/2025, pubblicata il 29 maggio 2025, notificata il 17 giugno 2025 e non impugnata. La sentenza aveva ordinato ad AGEA di riesaminare la domanda di aiuto accoppiato previsto dall’art. 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, per un importo indicato in origine in euro 4.438,32. Nonostante la notifica del giudicato e la diffida del 23 gennaio 2026, secondo il ricorrente l’Amministrazione non aveva effettuato il riesame, avendo soltanto pagato le spese legali. AGEA ha invece affermato di aver riesaminato positivamente la domanda con provvedimento del 16 giugno 2026, autorizzando il pagamento di euro 4.364,69. Il ricorrente ha contestato che tale riesame fosse adeguatamente documentato e ha rilevato che il beneficio non era stato effettivamente pagato. Ha chiesto l’ordine di provvedere entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora giornaliera.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza quanto all’ordine di dare esecuzione al giudicato. Ha chiarito che la sentenza da eseguire imponeva il riesame della domanda e non aveva riconosciuto direttamente la sussistenza dei requisiti per il beneficio: l’esecuzione consiste quindi nella riedizione del procedimento, mentre l’ammissione al beneficio costituisce una fase successiva. AGEA non ha fornito un riscontro documentale certo del riesame né la prova dell’effettivo pagamento; le allegazioni dell’Amministrazione sono state contestate dal ricorrente e non ulteriormente chiarite. AGEA è stata pertanto condannata a dare corretta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, ove non vi abbia già provveduto. Sono state respinte, allo stato, le domande di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora, non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere persistente l’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione, condannata a pagare euro 800,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Per tali ragioni, l’Ag.E.A. va condannata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a., entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza a dare corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, ove non vi abbia (già) provveduto.
In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, qui fissato in trenta giorni, quando non risulti provato che l’ordine sia stato correttamente adempiuto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va invece, allo stato, respinta la domanda relativa alla nomina di un Commissario ad acta e di fissazione di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non essendo emersi elementi da cui desumere che l’Amministrazione persista nel proprio inadempimento.
La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora non sono disposte quando non emergono elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’inadempimento dell’amministrazione.
art. 52 Regolamento (UE) n. 1307/2013
Ebbene, nel caso di specie, nella sentenza di ottemperanza era stato ordinato all’Ag.E.A. di riesaminare la domanda della parte ricorrente di ammissione al beneficio de quo senza che vi sia stato da parte del Giudice della cognizione alcun espresso riconoscimento riguardo alla sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio stesso; ne consegue, quindi, che l’ottemperanza debba essere intesa come riferita all’attività di riedizione del procedimento, trattandosi l’ammissione al beneficio come una fase procedimentale successiva.
Il giudicato che ordina il riesame della domanda per l’aiuto previsto dall’art. 52 non equivale al riconoscimento del diritto al beneficio, se il giudice della cognizione non ha accertato espressamente i requisiti: impone la riedizione del procedimento, cui segue l’eventuale ammissione.
art. 91 c.p.c.
La spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Quando il giudicato impone all’amministrazione di riesaminare una domanda senza riconoscere espressamente la sussistenza dei requisiti per il beneficio richiesto, l’obbligo conformativo riguarda la riedizione del procedimento e non comporta l’automatico riconoscimento del beneficio.
- In sede di ottemperanza, l’allegazione dell’amministrazione di aver adempiuto non è sufficiente se, a fronte della contestazione del ricorrente, manca un riscontro documentale certo dell’attività esecutiva e, quando rilevante, dell’effettivo pagamento dovuto.
- La nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora possono essere respinte quando non risultino elementi sufficienti a dimostrare che l’amministrazione persista nell’inadempimento.
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