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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Nota del 13/8/2025, trasmessa in data 5/9/2025, con la quale Commissione Giudicatrice nominata in seno alla procedura di gara indetta per la “fornitura in service di sistemi automatici di riempimento con fissativo, formaldeide, conservazione e trasporto dei campioni istologici, Lotto 1 - CIG B1540BC7AB” ha disposto l'esclusione della ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DIAPATH SPA il 20\10\2025 : annullamento della Deliberazione n.1275 del 30.9.25 di affidamento della fornitura in service di sistemi automatici di riempimento con fissativo, formaldeide, conservazione e trasporto dei campioni istologici

Giustizia amministrativa202500464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara ha fatto venir meno l’utilità concreta conseguibile dalla pronuncia sugli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per la fornitura in service di sistemi automatici per il riempimento, la conservazione e il trasporto di campioni istologici, nonché successivo affidamento della fornitura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui la commissione giudicatrice aveva disposto la sua esclusione dalla procedura di gara relativa al Lotto 1, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione di affidamento della fornitura. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha annullato in autotutela l’intera procedura di gara. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, intervenuto nel corso del giudizio, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione dell’esclusione e dell’aggiudicazione, quando venga meno ogni utilità concreta derivante dall’accoglimento del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione in rito del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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