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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29460/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cintura Vincenzo era stato condannato per il reato di bancarotta distrattiva (art. 216, comma 1, n. 1, Legge fallimentare) come legale rappresentante della cooperativa "Papa Giovanni XXIII", dichiarata fallita nel dicembre 2013. Il Tribunale aveva ritenuto provate plurime distrazioni: un prestito di €115.901,69 concesso a favore dell'imputato sulla base di un verbale d'assemblea falsificato; un bonifico di €12.800 effettuato da Turdo Alessandro direttamente a favore dell'imputato e non alla cooperativa; un assegno di €2.500 consegnato da Ciaramitaro Mercurio, che risultò incassato e utilizzato dall'imputato tramite la società Goldbet. In Cassazione l'imputato ha impugnato per vizio di motivazione (contestando che la sentenza d'appello avesse solo riportato la sentenza di primo grado senza confutare le doglianze) e per errata applicazione della nozione di distrazione sostenendo che le somme contestate non sarebbero mai entrate nel patrimonio della cooperativa e quindi non avrebbero formato oggetto di distrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla prima doglianza, la Corte ha ritenuto che, pur con alcuni richiami testuali alla sentenza di primo grado, la Corte d'appello abbia svolto una autonoma valutazione rispondendo alle deduzioni difensive e spiegando perché le testimonianze e le circostanze non potevano essere considerate mendaci collettivamente; ha inoltre sottolineato l'assenza, da parte dell'imputato, di giustificazioni sulle condotte contestate. Sulla seconda doglianza, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che definisce la distrazione come il distacco del bene dal patrimonio del fallito e ha precisato che essa può realizzarsi anche quando il bene non sia entrato formalmente nel patrimonio o sia stato comunque sottratto all'azione della curatela; nel caso concreto le somme pagate da terzi erano riferibili all'oggetto sociale e sono state intercettate e trattenute sine titulo dall'imputato, con abuso delle prerogative connesse alla sua carica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata liquidata la somma per la parte civile per tardività della memoria (art. 611 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1, Legge fallimentare

    La norma è stata interpretata nel senso che la 'distrazione' ricomprende ogni distacco di beni o somme dal patrimonio della società fallita, anche se il pagamento non è entrato formalmente nelle casse sociali o recuperabile, quando ciò determini un depauperamento del patrimonio in danno dei creditori.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione dedotti: la Corte ha valutato la correttezza del procedimento valutativo d'appello e l'adeguatezza della motivazione rispetto alle censure difensive.

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al vizio di motivazione e alle forme di impugnazione (norma processuale sulla motivazione e sui mezzi di impugnazione).

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Applicata per respingere la richiesta di liquidazione delle spese alla parte civile a causa del deposito tardivo della relativa memoria.

Massime di principio

  • La nozione di "distrazione" nella bancarotta è ampia: si considera tale ogni atto che determini il distacco di beni o somme dal patrimonio del soggetto poi fallito, anche quando le somme non siano formalmente entrate nelle casse sociali o siano difficilmente recuperabili.
  • Il fatto che un terzo abbia effettuato un pagamento direttamente a favore dell'amministratore non esclude automaticamente la sussistenza della distrazione se il pagamento era riferibile all'attività sociale e l'amministratore lo ha trattenuto "sine titulo".
  • In sede di appello il richiamo testuale a parti della sentenza di primo grado è ammissibile purché la corte d'appello fornisca una valutazione autonoma e risponda specificamente alle censure difensive; la mera riproduzione senza confronto sarebbe vizio di motivazione.
  • Per contestare efficacemente una ricostruzione di distrazione è necessario dimostrare concretamente l'assenza del nesso tra la somma e l'attività sociale o la legittimità dell'utilizzo da parte dell'amministratore (ad esempio mediante documentazione probatoria che provi la destinazione alternativa delle somme).
  • Sotto il profilo procedurale, memorie o istanze presentate fuori termine possono compromettere richieste di liquidazione delle spese o altri riconoscimenti processuali.

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