Sentenza n. 2/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento dell’U.T.G.-Prefettura di Prato, fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, d’inammissibilità dell’istanza ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancanza della residenza legale continuativa decennale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. La Prefettura l’aveva dichiarata inammissibile perché dalle anagrafi comunali risultava un periodo di cancellazione per irreperibilità, tale da interrompere il requisito della residenza legale decennale. La ricorrente ha dedotto che la norma richiede dieci anni di residenza legale, ma non espressamente una residenza ininterrotta; ha sostenuto di avere comunque dimostrato la continua presenza in Italia mediante documentazione scolastica dei figli, documentazione medica, una dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato presentata alla Questura e un’attestazione del Comune di Montale. Ha inoltre richiamato l’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 223/1989, secondo cui le persone temporaneamente dimoranti altrove per occupazioni stagionali o per cause di durata limitata non cessano di appartenere alla popolazione residente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando il proprio precedente orientamento, ha affermato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993, ai fini della cittadinanza è legalmente residente chi risiede nel territorio dello Stato nel rispetto sia delle norme sull’ingresso e soggiorno degli stranieri sia di quelle sull’iscrizione anagrafica. Ne consegue che è utile soltanto la residenza risultante dai registri anagrafici comunali, non una permanenza meramente fattuale, anche se stabile e continuativa. La Prefettura doveva quindi considerare il periodo di cancellazione per irreperibilità risultante dagli atti. L’attestazione del Comune di Montale non è stata prodotta in giudizio e, per quanto riferito dalla ricorrente, riguardava comunque soltanto circa due mesi, mentre il periodo di irreperibilità era di circa quattordici mesi; essa non poteva pertanto colmare la discontinuità. Il richiamo alla documentazione scolastica, medica e alla dichiarazione di ospitalità non è stato ritenuto idoneo a sostituire la necessaria continuità della residenza anagrafica. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione costituisce il presupposto per la concessione della cittadinanza per residenza decennale; la residenza utile deve essere qualificata secondo la disciplina regolamentare applicabile.
art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica
Ai fini della cittadinanza, la residenza legale richiede il pieno riscontro nei registri anagrafici comunali; non è sufficiente una residenza meramente fattuale.
art. 3, comma 2, d.P.R. n. 223/1989
Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a superare la risultanza anagrafica della cancellazione per irreperibilità.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, la residenza legalmente utile deve risultare dai registri anagrafici comunali, in conformità all’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993; non è sufficiente dimostrare una presenza stabile e continuativa sul territorio mediante elementi esclusivamente fattuali.
- La cancellazione anagrafica per irreperibilità determina una discontinuità rilevante nel requisito della residenza legale necessario per la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992.
- Documentazione scolastica, medica, dichiarazioni di ospitalità o altri elementi attestanti la presenza fisica sul territorio non possono sostituire, ai fini della cittadinanza per residenza, la necessaria continuità delle risultanze anagrafiche.
- Un’attestazione anagrafica relativa a un periodo soltanto parziale non è idonea a colmare un più ampio intervallo di cancellazione per irreperibilità; inoltre, il documento deve essere effettivamente prodotto nel giudizio per poter essere valutato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →