Cassazione Penale, Sentenza n. 00169/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo: 1) vizi procedurali nell'acquisizione dei file audio e immagine relativi a messaggi telematici forniti dalla persona offesa, senza estrazione diretta dal dispositivo, con conseguente impossibilita' di verificarne contenuto, data e provenienza (violazione artt. 125 e 234 c.p.p.); 2) illegittima trascrizione dei messaggi vocali WhatsApp da parte della polizia giudiziaria senza delega/ratifica del PM e con parcellizzazione/incompletezza del testo trascritto, nonche' violazione della segretezza della corrispondenza e della mancata copia forense del dispositivo (violazione artt. 189, 191, 234, 348, 359, 370 c.p.p. e principio invocato dell'art. 15 Cost.); 3) insufficienza e illogicita' della motivazione in ordine alla responsabilita', con vizio del principio del ragionevole dubbio e mancata valutazione dell'inattendibilita' della persona offesa e dell'assenza di prove dell'accordo illecito, del saggio di interesse e delle dazioni (rilevanza art. 644 c.p.). Sono stati poi depositati motivi aggiunti che ripropongono travisamento della prova, mancato deposito dei files integrali e censura sulla valutazione dello stato di necessita' della vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e non specifici perché non illustrano l'incidenza dell'eventuale esclusione della singola prova sulla complessiva piattaforma probatoria (prova di resistenza). I motivi che sollevano rinnovata valutazione del materiale probatorio sono non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati; la Corte ha confermato che la valutazione della credibilita' della persona offesa e' questione di fatto riservata al merito, non sindacabile salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate. Quanto all'interpretazione della fattispecie di usura 'in concreto', la Corte ha richiamato che la condizione di difficolta' economica della vittima integra la materialita' del reato anche se non e' superata la soglia legale. Sono altresì dichiarati inammissibili i motivi aggiunti. Conseguenze: il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza della parte civile, come liquidato in dispositivo. La pronuncia di merito (rideterminazione della pena in appello e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) resta confermata nei termini deciso dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
«la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»
La Corte ha richiamato la nozione di usura 'in concreto': la condizione di difficoltà economica della vittima integra la materialità del reato anche indipendentemente dal superamento delle soglie tecniche previste dalla normativa sul tasso soglia
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai profili di acquisizione di documenti e corrispondenza; la Corte ritiene che le doglianze sulla acquisizione digitale debbano specificare l'incidenza sull'impianto probatorio complessivo per essere rilevanti in cassazione
art. 234 cod. proc. pen.
Riferito alle modalità di assunzione e utilizzazione della corrispondenza e di documenti; la Corte ha ritenuto che l'eventuale inutilizzabilità di singoli elementi non sia decisiva se la restante prova conserva capacità offensiva (prova di resistenza)
art. 189 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento a deposizioni e memorie digitali; la mancata produzione di files integrali non determina automaticamente l'inammissibilità del motivo in cassazione se non provato il concreto pregiudizio
art. 191 cod. proc. pen.
Attiene ai termini e modi per il deposito di atti e documenti: la Corte osserva che riserve o imprecisioni nelle produzioni non valgono, di per sé, a capovolgere la valutazione di merito senza specificita'
art. 348 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla trascrizione delle intercettazioni/registrazioni; la Corte non ha ritenuto dimostrata una illegittimita' tale da compromettere la valutazione complessiva
art. 359 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai mezzi di prova e alle trascrizioni; la sentenza sottolinea il divieto di riesame del merito in Cassazione salvo vizi di motivazione radicali
art. 370 cod. proc. pen.
Citando la norma, la difesa sosteneva la necessita' di autorizzazione per attivita' che incidono sulla prova; la Corte pero' ha valutato la censura come generica e non idonea a sopravanzare la restante prova
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto le doglianze indirizzate a riedizione del fatto, non consentita in sede di legittimità
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato per affermare che l'inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi aggiunti
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente a titolo di ammenda
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Evidenziato nel senso che il ricorso non puo' proporre una rinnovata valutazione della prova, essendo preclusa alla Corte di cassazione la riedizione del fatto
Massime di principio
- Una censura che impugni l'utilizzabilità di singoli elementi di prova deve dimostrare, con specificità, l'incidenza della loro esclusione sulla prova complessiva (criterio della 'prova di resistenza'); altrimenti il motivo è generico e inammissibile
- Le contestazioni sulle modalità di acquisizione e trascrizione di messaggi digitali (file, audio, trascrizioni) sono rilevanti solo se accompagnate da elementi concreti che dimostrino pregiudizio sull'attendibilità o integrità della prova; la mera asserzione formale non basta in cassazione
- La valutazione della credibilità della vittima o di testi è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o palese illogicità della motivazione
- In materia di usura 'in concreto' la condizione di difficoltà economica della vittima è elemento costitutivo della fattispecie anche indipendentemente dal superamento dei tassi soglia, per cui il giudice può ritenere usurari interessi apparentemente modesti se sproporzionati rispetto alla situazione della vittima
- Il controllo di legittimità è limitato: la Corte di cassazione non può rivedere la ponderazione del materiale probatorio e deve sindacare la motivazione solo per insufficienza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso conseguenze economiche per il ricorrente (spese, ammenda, rifusione spese della parte resistente)
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