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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47740/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 04/04/2024 lamentando la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.: nella proposta di concordato era stata formulata anche la richiesta della "sospensione condizionale della pena" (testualmente: "si chiede, altresì, voler concedere la sospensione condizionale della pena"), ma la Corte di merito non si è espressa su tale istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. In sostanza la condanna resta definitiva quanto alla responsabilità e alla pena, ma la Corte di merito dovrà riesaminare esclusivamente la questione del beneficio della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il concordato in appello; la Corte ha interpretato che, anche se il beneficio della sospensione condizionale non fosse parte esplicita dell'accordo, la richiesta avanzata dall'imputato confluita nel verbale impone alla Corte di merito di pronunciarsi sulla concessione del beneficio.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La citazione indica la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione; nel caso il ricorso è stato esaminato ai sensi di tale disposizione (trattazione del ricorso in camera di consiglio/rito previsto dall'art. 611).

Massime di principio

  • Se in sede di concordato in appello l'imputato richiede la sospensione condizionale della pena e tale richiesta è verbalizzata, la Corte d'appello deve comunque pronunciarsi sul beneficio, anche se il pubblico ministero ha espresso consenso solo sulla pena e non sull'ulteriore beneficio.
  • La mancata pronuncia della Corte di merito sulla sospensione condizionale, quando la richiesta è stata proposta e verbalizzata, è vizio che può giustificare l'annullamento parziale in Cassazione e il rinvio per nuovo esame limitato a quel punto.
  • La dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità significa che, a seguito della cassazione limitata, la condanna e la responsabilità rimangono efficaci; il rinvio riguarda solo la valutazione del beneficio (sospensione condizionale).
  • In situazioni analoghe è consigliabile che la richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) sia espressa chiaramente nella proposta di concordato e che si segnali esplicitamente nel verbale l'eventuale consenso del P.M. anche su tali benefici, per evitare contestazioni procedurali.
  • Il giudice conserva discrezionalità nel concedere o meno la sospensione condizionale, ma deve comunque pronunciarsi; l'assenza di una decisione motivata sul punto integra motivo di impugnazione valido.

Testo integrale

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