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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22512/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

A seguito di ispezioni e attività di vigilanza presso una banca, l'Autorità di vigilanza contestava a un dirigente responsabile della Direzione Crediti di avere consentito, nel primo semestre 2018, reiterati sconfinamenti su una posizione debitoria rilevante di un gruppo cliente, in contrasto con il piano di rientro già approvato dal consiglio di amministrazione, con le regole interne sui fidi e con i flussi informativi dovuti agli organi apicali. La condotta era ritenuta idonea a incidere in modo rilevante sui profili di rischio aziendale e sulla sana e prudente gestione dell'ente, e veniva sanzionata ai sensi dell'art. 144-ter TUB, in relazione anche all'art. 53 TUB e alla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia. Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello di Roma deducendo: 1) violazione dell'art. 144-ter TUB perché il requisito della rilevante incidenza sul rischio aziendale sarebbe stato valutato in modo non rigorosamente restrittivo e in modo non oggettivo, cumulatando indebitamente gli atti contestati con il complessivo rapporto creditizio e considerando anche rischi potenziali; 2) violazione della medesima norma per non avere la Corte effettuato una valutazione complessiva, anche in compensazione, di precedenti atti che avevano ridotto l'esposizione verso lo stesso debitore, così da mostrare un saldo complessivamente favorevole; 3) violazione dell'art. 53, comma 1, lett. d), TUB e della Circolare n. 285/2013, sostenendo che la disciplina delle deleghe interne attribuisse competenza ai responsabili esecutivi e non al CdA per l'autorizzazione degli sconfinamenti e non imponesse specifici obblighi di comunicazione agli organi superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto che, in materia di sanzioni bancarie riferite alla violazione di doveri propri di funzione, il giudice di merito debba valutare la concreta incidenza della condotta sui profili di rischio e sull'organizzazione della banca, senza che sia necessario dimostrare un danno quantificabile. Ha inoltre escluso che la Corte d'appello avesse applicato un criterio eccessivamente restrittivo, giudicando plausibile la valorizzazione dell'inversione di tendenza rispetto al piano di rientro e dei rischi ulteriori per la banca. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto una richiesta di nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Sul terzo motivo, ha affermato che la Circolare n. 285/2013 non deroga agli assetti societari e ai doveri di vigilanza del consiglio di amministrazione stabiliti dal codice civile, ma li integra e rafforza; ha quindi condiviso la conclusione che, nel caso concreto, la decisione finale sugli sconfinamenti spettasse al CdA e che la difesa non avesse specificamente trascritto i contenuti dei documenti invocati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 144-ter TUB

    "la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali"

    La norma sanziona, nei confronti degli esponenti aziendali e del personale, la violazione di doveri di funzione quando la condotta abbia inciso in modo rilevante sull'organizzazione complessiva o sui profili di rischio della banca; non richiede un danno quantificabile e non configura una responsabilità oggettiva.

  • art. 53, comma 1, lett. b) e d), TUB

    "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni"; "il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni"

    Le disposizioni di vigilanza prudenziale impongono obblighi incisivi di contenimento del rischio, governo societario, organizzazione e controlli interni, che incidono anche sui doveri degli organi apicali delle banche.

  • art. 144, comma 1, lett. a), TUB

    È richiamato come norma base tra quelle la cui inosservanza rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 144-ter TUB.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata anche per il secondo e il terzo motivo di ricorso, quale parametro del sindacato di legittimità.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    È il testo unico bancario che disciplina la vigilanza prudenziale e le sanzioni amministrative nei confronti degli esponenti aziendali.

  • d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72

    È indicato come fonte che ha introdotto l'art. 144-ter TUB in attuazione della direttiva CRD IV.

  • Direttiva 2013/36/UE

    È richiamata come matrice europea della disciplina sanzionatoria prudenziale applicata alle banche e ai loro esponenti.

  • Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013

    È qualificata come raccolta di disposizioni di vigilanza prudenziale che rafforzano l'assetto societario e i controlli interni senza sovvertire le norme primarie del codice civile.

  • artt. 2380-bis, 2381, 2392 c.c.

    Sono richiamati per affermare che la disciplina prudenziale bancaria non travolge gli assetti societari fissati dal codice civile e non esonera il consiglio di amministrazione dai propri doveri di direzione e controllo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni bancarie per violazione di doveri di funzione, la "rilevanza" della condotta va apprezzata in concreto, guardando all'incidenza sui profili di rischio, sull'assetto organizzativo, sui controlli interni e sulla sana e prudente gestione dell'intermediario, senza richiedere la prova di un danno patrimoniale quantificabile.
  • La disciplina prudenziale bancaria non elimina i doveri di vigilanza e controllo degli organi apicali: le deleghe interne e la ripartizione delle competenze devono essere lette in coerenza con i poteri-doveri del consiglio di amministrazione, che non può spogliarsi della responsabilità di indirizzo e controllo.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammessa una richiesta di rivalutazione del fatto o del merito probatorio sotto la veste della violazione di legge; la censura è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del quadro fattuale.
  • Ai fini dell'art. 144-ter TUB, il giudice può valorizzare anche il peggioramento della posizione rispetto a un piano di rientro già deliberato e il conseguente incremento del rischio, senza dover necessariamente compensare in modo aritmetico precedenti operazioni favorevoli se la valutazione complessiva del giudizio di merito è coerente e motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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