Cassazione Penale, Sentenza n. 12068/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza d'appello per mancata notifica al difensore di fiducia (avv. Anna Sinforosa Lammoglia) dell'avviso di trattazione in rito cartolare e delle conclusioni del Procuratore Generale; la nomina del nuovo difensore era stata depositata il 23/03/2022, mentre le conclusioni del P.G. erano state notificate al precedente difensore il 29/03/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che: (i) l'omesso avviso al difensore circa la celebrazione in rito camerale non costituisce automaticamente causa di nullità alla luce della disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020) e del principio di tassatività delle nullità; (ii) la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. può integrare una nullità generale a regime intermedio rilevabile, ma la disciplina della deducibilità (art. 182, comma 2, c.p.p.) impone che la difesa eccepisca la nullità nel primo atto successivo, ossia al momento del deposito delle proprie conclusioni; (iii) nel caso di specie la difesa non eccepì tempestivamente l'invalidità al deposito delle proprie conclusioni e sollevò il vizio solo in cassazione, con conseguente inammissibilità della censura. Il ricorso è quindi dichiarato infondato e il ricorrente è condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
Norma che disciplina le nullità rilevanti in relazione all'assistenza dell'imputato; la Corte ha inquadrato la mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. come nullità generale a regime intermedio riconducibile a questa fattispecie
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle conseguenze delle nullità; richiamata nel motivo di ricorso ma la Corte ne ha valutato l'applicabilità congiuntamente alla disciplina emergenziale
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere di eccepire la nullità "prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"; la Corte lo ha applicato adattandolo al rito camerale cartolare, ritenendo che il primo atto utile per eccepire sia il deposito delle conclusioni difensive
art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire
Ha introdotto la disciplina emergenziale del rito camerale cartolare; la Corte ha ritenuto che, entro i limiti di tale disciplina, l'omesso avviso della celebrazione non costituisce necessariamente nullità e che sussiste l'obbligo di comunicazione telematica delle conclusioni del P.G., la cui omissione può dar luogo a nullità intermedia
art. 601, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato per dire che il requisito dell'avvertimento sulla celebrazione in camera di consiglio non è previsto da tale norma, sostenendo così l'assenza di nullità automatica per mancato avviso
art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990
Norma che consente la riqualificazione del delitto relativo a sostanze stupefacenti; applicata in primo grado per qualificare il fatto dell'imputato come detenzione non esclusivamente per uso personale
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato per la procedura di trattazione per iscritto del ricorso (procedura scritta), come applicata nel caso di specie
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che legtima la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte all'esito del rigetto
Massime di principio
- In appelli decisi con il rito camerale cartolare (disciplina emergenziale), l'omesso avviso della celebrazione non è automaticamente causa di nullità: la nullità è soggetta a interpretazione restrittiva e al principio di tassatività.
- La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero può integrare una nullità generale a regime intermedio riconducibile all'art. 178 c.p.p., ma tale nullità deve essere eccepita tempestivamente; il termine utile è il primo atto successivo, concretamente il deposito delle conclusioni difensive.
- Se il difensore non solleva la mancanza di comunicazione prima o al momento del deposito delle proprie conclusioni, perde il diritto di contestarla in sede di impugnazione successiva (decadenza/indeducibilità), salvo casi particolari.
- All'atto della nomina di un nuovo difensore è essenziale verificare immediatamente le comunicazioni processuali e, in caso di mancata ricezione di atti fondamentali (es. conclusioni del P.G.), eccepire la nullità senza indugio o richiedere un termine per consentire l'effettiva partecipazione al contraddittorio.
- Le interpretazioni giurisprudenziali sono state contrastanti; per limitare il rischio processuale conviene sempre documentare le modalità e le date di nomina e, se necessario, notificare formalmente alla corte e all'ufficio del pubblico ministero la nuova nomina e chiedere espressamente copia telematica di atti già depositati.
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