Sentenza del 03/05/2016 n. 552 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processotributario - difensore - rinuncia al mandato - obblighi di comunicazione esitocontroversia - permangono. Processo tributario - rinuncia al mandato prima didiscussione in camera di consiglio - non rileva. Non inficiala validità della sentenza, e non pregiudica il diritto al contraddittorio, ladecisione di una controversia con sentenza in camera di consiglio celebratacinque giorni dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore delcontribuente. Non può ritenersi leso il diritto di difesa del contribuente afronte della notifica del dispositivo della sentenza al difensorerinunciatario, sul quale incombe comunque l'obbligo di comunicazione al suo(già) cliente ai fini di mettere quest'ultimo nelle condizioni di poterappellare tempestivamente la decisione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della sentenza pronunciata in camera di consiglio cinque giorni dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore. Sosteneva che la rinuncia avesse compromesso il diritto di difesa e il contraddittorio, anche perché il dispositivo della sentenza era stato notificato al difensore rinunciatario anziché direttamente al contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La rinuncia al mandato intervenuta prima della discussione in camera di consiglio non invalida la sentenza e non determina, di per sé, una lesione del diritto al contraddittorio. Il difensore rinunciatario resta tenuto a comunicare l'esito della controversia al proprio ex cliente, così da consentirgli di valutare e proporre tempestivamente l'eventuale impugnazione. La notifica del dispositivo al difensore non ha quindi pregiudicato il diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- La rinuncia al mandato difensivo non comporta automaticamente l'invalidità degli atti processuali o della sentenza, soprattutto quando interviene prima della discussione e non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La violazione del diritto al contraddittorio richiede un pregiudizio effettivo e concreto, non la sola circostanza formale della rinuncia del difensore.
- Anche dopo la rinuncia, il difensore conserva l'obbligo di informare il precedente cliente dell'esito della controversia e di consentirgli di esercitare tempestivamente i rimedi impugnatori.
- La notifica della decisione al difensore rinunciatario non determina necessariamente una lesione del diritto di difesa, se il difensore è comunque tenuto a comunicare la decisione al contribuente.
- In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto la data della rinuncia, la data della discussione e l'esistenza di un concreto ostacolo alla proposizione dell'impugnazione.
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