Cassazione Civile, Ordinanza n. 10864/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando l'inserimento, a pagina 6 dopo la parola "CPA", della formula "con attribuzione in favore del difensore anticipatario". Ha inoltre mandato la cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia non riguarda il merito dell'originaria lite tributaria, già definita con ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato quest'ultima alle spese. La società ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., evidenziando che nell'ordinanza di rigetto delle spese non era stata inserita la formula di attribuzione delle spese in favore del difensore anticipatario, benché tale richiesta risultasse dal controricorso. La domanda è stata quindi limitata alla correzione del dispositivo per integrare la statuizione sulle spese con la locuzione mancante.
Norme richiamate
costituisce il rimedio per la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione; se manca una formula dovuta e risultante dagli atti, la Corte può integrare il testo con correzione formale.
richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla correzione.
Massime di principio
- L'errore materiale di una decisione di Cassazione è correggibile quando consista in una omissione meramente formale del testo del provvedimento, non incidenti sulla volontà decisoria già espressa.
- La correzione può riguardare anche la statuizione sulle spese di lite, quando dal contenuto degli atti risulti che la Corte abbia omesso una formula accessoria dovuta, come l'attribuzione al difensore antistatario.
- Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. è volto a riallineare il testo del provvedimento alla decisione effettivamente adottata, senza riaprire il merito della controversia.
- Quando il ricorso per correzione è accolto, la Corte dispone l'inserimento della formula mancante nel provvedimento originario e demanda alla cancelleria gli adempimenti conseguenti.
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