Cassazione Civile, Ordinanza n. 23176/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Roma di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro quel decreto, ma il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la sola schermata SICID non bastasse a provarla, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata valutata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea, con conseguente erronea inversione dell’onere della prova sulla data di conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione di diritto fosse già risolta in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità e ha affermato, in via decisiva, che l’opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non vi sia comunicazione del provvedimento. Nel caso concreto, il decreto risultava emesso il 1° giugno 2018 e depositato il 4 luglio 2018, mentre l’opposizione era stata depositata solo il 4 febbraio 2020, dunque ben oltre il termine semestrale applicabile ratione temporis. Per tale ragione, anche a prescindere dalle contestazioni sulla ritualità della comunicazione, l’opposizione era comunque tardiva. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese, perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, organo propulsore dell’attività giurisdizionale, e perché gli intimati non avevano svolto difese.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetto a un termine di impugnazione e, in mancanza di comunicazione rituale del provvedimento, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione si applica anche all’opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; nella formulazione ratione temporis, il termine semestrale era comunque idoneo a garantire certezza e formazione del giudicato.
art. 136 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo, ritenendo dirimente la tardività rispetto al termine lungo.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente lo invoca per sostenere che non gli incombeva provare la data di effettiva conoscenza dell’atto; la Corte, però, afferma che, una volta ritenuta esistente la comunicazione/equipollenza, gravava sull’opponente provare la tempestività dell’opposizione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l’orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato non è sottratta ai termini generali di impugnazione: quando manchi una valida comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione, non è decisiva la sola contestazione della ritualità della comunicazione se il rimedio è stato comunque proposto oltre il termine lungo applicabile; la tardività è autonomamente sufficiente a determinarne l’inammissibilità.
- Quando il giudice ritenga sussistente una forma di comunicazione equipollente idonea a portare l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, incombe sull’opponente dimostrare la tempestiva proposizione del rimedio.
- Il termine lungo di impugnazione assicura un congruo spatium deliberandi e tutela l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche mediante la formazione del giudicato; in difetto, il provvedimento resterebbe impugnabile sine die.
- La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è normalmente gravata dalla condanna alle spese processuali in caso di soccombenza, sebbene ciò non incida sull’esito di inammissibilità del ricorso.
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