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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-776/22

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) dell'8 maggio 2023. — Studio Legale Ughi e Nunziante contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione parziale dell’impugnazione. — Causa C-776/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di ammissione delle impugnazioni, ha accolto solo parzialmente il ricorso dello Studio Legale Ughi e Nunziante contro un’ordinanza del Tribunale in materia di marchio UE e decadenza. Ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’importanza sistemica del primo motivo, ma ha ammesso il secondo e il terzo, relativi al requisito di indipendenza dell’avvocato e alla possibile regolarizzazione del difetto di rappresentanza alla luce della Carta. Le spese sono state riservate.

Ammissione parziale dell’impugnazione in materia di rappresentanza processuale dinanzi al Tribunale e di requisito di indipendenza dell’avvocato nei ricorsi contro decisioni EUIPO

La questione giuridica

Se la domanda di ammissione dell’impugnazione, proposta contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro una decisione EUIPO, dimostri l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare: 1) se la motivazione del Tribunale fosse insufficiente quanto al requisito di indipendenza dell’avvocato; 2) se la giurisprudenza della Corte sul requisito di indipendenza degli avvocati, alla luce dell’articolo 19 dello Statuto, si applichi agli avvocati soci di uno studio legale che rappresentano il proprio studio; 3) se, in caso di difetto di rappresentanza, gli articoli 47 e 52 della Carta impongano al Tribunale di consentire la regolarizzazione prima di dichiarare l’irricevibilità del ricorso.

Principio di diritto

Nei ricorsi avverso decisioni del Tribunale in materia EUIPO soggetti al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, l’impugnazione è ammessa solo se la domanda dimostra in modo specifico e concreto che almeno uno dei motivi solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la Corte ha ammesso solo il secondo e il terzo motivo, ritenendo sufficientemente dimostrato che la giurisprudenza sul requisito di indipendenza dell’avvocato e l’eventuale obbligo del Tribunale di consentire la regolarizzazione del difetto di rappresentanza pongono questioni che travalicano il caso concreto; il primo motivo, relativo alla motivazione dell’ordinanza impugnata, non è stato ammesso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 119 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 51, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ammissione parziale dell’impugnazione in materia di rappresentanza processuale e marchio UE

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta dallo Studio Legale Ughi e Nunziante contro un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il ricorso diretto contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza del marchio "Ughi e Nunziante". La Corte si pronuncia nella fase preliminare di ammissione dell’impugnazione prevista per le controversie aventi ad oggetto decisioni del Tribunale su decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO.

Fatti e procedimento

Il Tribunale aveva respinto il ricorso dello Studio legale contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2022. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale e ha presentato una domanda di ammissione dell’impugnazione, sostenendo che i tre motivi dedotti sollevassero tutti una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, nonché gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte. Sono inoltre evocati:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte, base formale dell’impugnazione;
  • l’articolo 19 dello Statuto della Corte, sul patrocinio e sulla rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione;
  • gli articoli 119 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale, in tema di motivazione;
  • l’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale, e, in via eventuale, l’articolo 51, paragrafo 4, e l’articolo 55, paragrafo 1;
  • gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali.

Argomenti del ricorrente

Il ricorrente ha articolato tre motivi:

  • il primo, per violazione degli articoli 119 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale, perché l’ordinanza impugnata sarebbe insufficiente nella motivazione, soprattutto quanto all’applicazione del requisito di indipendenza dell’avvocato in un caso in cui il ricorrente è uno studio legale rappresentato da un proprio membro;
  • il secondo, per violazione dell’articolo 19 dello Statuto e dell’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale, per non aver seguito la più recente giurisprudenza della Corte sul requisito di indipendenza dell’avvocato, in particolare le sentenze Universität Bremen/REA e PJ e PC/EUIPO;
  • il terzo, per violazione degli articoli 47 e 52 della Carta, perché il Tribunale non avrebbe consentito la regolarizzazione del ricorso prima di dichiararne l’irricevibilità, nonostante il presunto difetto di rappresentanza.

Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ricorda innanzitutto che spetta al ricorrente dimostrare, con elementi concreti e specifici, che i motivi di impugnazione sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve quindi individuare chiaramente i motivi, la questione di diritto sottesa e le ragioni per cui tale questione supera il caso concreto.

Quanto al primo motivo, la Corte riconosce che la domanda di ammissione descrive con sufficiente precisione l’asserito difetto di motivazione dell’ordinanza del Tribunale. Tuttavia, il ricorrente si limita ad argomenti generali e non dimostra in che modo tale eventuale difetto ponga una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. Per questa ragione, il primo motivo non è ammesso.

Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene invece che la domanda spieghi adeguatamente l’errore denunciato e il suo impatto sull’esito della causa. La questione è se la giurisprudenza recente sul requisito di indipendenza dell’avvocato, in particolare quella della sentenza Universität Bremen/REA, implichi che gli avvocati soci di uno studio legale e da esso incaricati soddisfino tale requisito. La Corte considera che la questione abbia portata oltre il caso concreto, anche perché incide su molteplici controversie che richiedono la rappresentanza da parte di avvocato dinanzi al Tribunale.

Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che la domanda di ammissione individua chiaramente la questione se, in caso di difetto di rappresentanza ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, gli articoli 47 e 52 della Carta impongano al Tribunale di informare la parte e consentirle di regolarizzare la rappresentanza prima di dichiarare l’irricevibilità. Anche questa questione viene ritenuta di portata generale, perché riguarda in linea di principio qualsiasi contenzioso dinanzi al Tribunale in cui sia richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di ammissione dimostra in modo sufficiente che il secondo e il terzo motivo sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Pertanto:

  • l’impugnazione è ammessa solo parzialmente;
  • la comparsa di risposta dovrà vertere sul secondo e sul terzo motivo;
  • le spese sono riservate.

Principio desumibile

Nel sistema di ammissione preventiva delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia EUIPO, la Corte ammette solo i motivi per i quali il ricorrente dimostri in modo concreto che essi pongono una questione di rilievo generale per il diritto dell’Unione. Le censure sulla corretta applicazione del requisito di indipendenza dell’avvocato e sull’eventuale obbligo di consentire la regolarizzazione del difetto di rappresentanza possono integrare tali questioni se la domanda evidenzia una portata che supera il singolo caso.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeagiustizia dell'unione europearappresentanza processualeammissibilità delle impugnazionidiritti fondamentali

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