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Sentenza

Sentenza n. 1111/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del decreto Cat.A.12/2017/Immig/II sez/ft/ -OMISSIS-, con il quale la Questura ha respinto la domanda del ricorrente volta alla proroga del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, nonché di ogni altro presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202300300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della l. 241/1990, nonché eccesso di potere e violazione dell'art. 5 del d.lgs. 286/1998. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe instaurato correttamente il contraddittorio procedimentale e non gli avrebbe comunicato gli esiti delle verifiche presso l'Agenzia delle Entrate sul modello CUD prodotto. Ha inoltre contestato che la mancata corrispondenza tra il CUD e le banche dati fiscali fosse sufficiente a dimostrarne la falsità, lamentando l'omessa valutazione della durata della permanenza in Italia, del percorso lavorativo, dell'attuale occupazione e degli ulteriori elementi favorevoli, nonché la mancata valutazione del possibile rilascio di altro titolo di soggiorno. Il diniego era motivato dall'assenza di un reddito sufficiente: il CUD attestante redditi di euro 16.032,91 per il 2011 non trovava riscontro nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dalle quali risultava un reddito dichiarato di soli euro 72,00. Il ricorrente era inoltre stato deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. 286/1998. In via preliminare, il TAR ha ritenuto inammissibile la produzione documentale depositata dal ricorrente l'11 aprile 2026, perché tardiva rispetto al termine di 40 giorni liberi anteriori all'udienza previsto dall'art. 73 c.p.a.; i documenti erano diretti a dimostrare una situazione lavorativa sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, ed era stato invitato a produrre documentazione idonea sulla propria situazione reddituale. Non sussisteva quindi una violazione delle garanzie partecipative. L'Amministrazione, dopo avere assicurato la partecipazione e acquisito la documentazione dell'istante, non era tenuta a instaurare una nuova fase partecipativa per comunicare gli esiti delle verifiche svolte su elementi già prodotti; non esiste un obbligo di reiterare il contraddittorio per ogni successiva attività istruttoria. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che grava sullo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno l'onere di dimostrare la disponibilità di un reddito lecito e sufficiente. Nel caso concreto, l'assenza di riscontro del CUD nelle banche dati fiscali e la risultanza di un reddito dichiarato di soli euro 72,00 dimostravano che, alla data del provvedimento, il requisito reddituale non era stato provato. Tale circostanza era autonomamente sufficiente a giustificare il diniego, a prescindere dai profili penali e dalla successiva prescrizione del reato. Il giudizio di legittimità doveva essere condotto sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum; le circostanze lavorative sopravvenute non potevano essere valutate, anche perché documentate tardivamente e non previamente sottoposte all'Amministrazione. Sono stati ritenuti indimostrati anche l'inserimento sociale e lavorativo e l'esistenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la risalenza della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento costituisce una garanzia partecipativa che, nel caso concreto, è stata correttamente assicurata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di produrre documentazione sulla propria situazione reddituale; non era necessaria una nuova comunicazione dopo le verifiche svolte su tale documentazione.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Il rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la dimostrazione della disponibilità di un reddito proveniente da fonte lecita e sufficiente; la valutazione va riferita alla situazione esistente al momento dell'adozione del diniego.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Gli elementi familiari e personali rilevanti possono incidere sulla valutazione del rilascio del titolo, ma devono essere rappresentati e dimostrati; nel caso concreto non risultavano provati.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998

    Il deferimento per la produzione della documentazione reddituale contestata non costituiva, tuttavia, la ragione autonoma decisiva del diniego, fondato sulla mancanza del requisito reddituale.

  • art. 73 c.p.a.

    La produzione documentale depositata oltre il termine di 40 giorni liberi anteriori all'udienza è inammissibile; il termine non era dimezzato ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Nel rito applicato alla controversia non comportava il dimezzamento del termine per il deposito documentale previsto dall'art. 73 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, il richiedente ha l'onere di dimostrare la disponibilità di un reddito proveniente da fonte lecita e sufficiente al proprio sostentamento; l'assenza di tale prova è autonomamente idonea a giustificare il diniego.
  • Quando l'Amministrazione abbia comunicato l'avvio del procedimento e i motivi ostativi, consentendo all'interessato di presentare documenti e osservazioni, non è tenuta a reiterare il contraddittorio per comunicare gli esiti di verifiche istruttorie svolte su elementi già prodotti dall'istante.
  • La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum; le condizioni reddituali sopravvenute non rendono illegittimo il diniego originario.
  • La produzione documentale tardiva, diretta a dimostrare fatti sopravvenuti, non può essere utilizzata nel giudizio quando sia stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 73 c.p.a.
  • La prescrizione del reato collegato alla documentazione reddituale è irrilevante quando il diniego sia autonomamente e sufficientemente fondato sull'accertata mancanza del requisito reddituale previsto per il rinnovo.
  • La valutazione di elementi personali o familiari idonei a giustificare il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 presuppone che tali elementi siano stati rappresentati e dimostrati dall'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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