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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36209/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente previdenziale, quale successore ex lege dell'INPDAP, aveva chiesto la condanna dell'amministrazione datrice di lavoro al risarcimento del danno pari agli interessi legali corrisposti per il ritardo nella liquidazione di trattamenti di quiescenza richiesti da dipendenti cessati dal servizio. Il ritardo era dipeso, secondo la prospettazione attorea, dalla tardiva trasmissione della documentazione necessaria da parte dell'amministrazione, che avrebbe dovuto inviarla entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 79/1997 conv. in L. n. 140/1997. Il Ministero ha impugnato la decisione sfavorevole deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a., sostenendo che si trattasse di controversia sul risarcimento del danno da ritardo procedimentale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1223 c.c., contestando l'esistenza stessa del danno risarcibile e affermando che si tratterebbe di un credito solo eventuale, oltre che di interessi con funzione corrispettiva e non risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda dell'INPS non riguardava il danno da ritardo nel procedimento amministrativo in sé, ma il risarcimento del pregiudizio derivante dall'inadempimento di un obbligo ex lege gravante sull'amministrazione datrice di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale. La Corte ha valorizzato il petitum sostanziale e ha osservato che non veniva in rilievo il rapporto tra destinatario del provvedimento e amministrazione, bensì il rapporto civilistico tra ente previdenziale e datore di lavoro. In conseguenza, la controversia non rientrava nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.a. La causa è stata quindi rimessa alla sezione semplice per l'esame del secondo motivo di ricorso e per i provvedimenti conseguenti; dal testo disponibile non emerge la decisione finale sul merito del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.l. 28 marzo 1997, n. 79 conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140

    Impone all'amministrazione datrice di lavoro di trasmettere entro quindici giorni la documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di quiescenza; il termine è posto a tutela dell'efficienza dell'amministrazione e del corretto rapporto con l'ente previdenziale.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, ma non si applica al diverso rapporto civilistico tra ente previdenziale e amministrazione datrice di lavoro.

  • art. 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 241

    Costituisce il fondamento normativo della responsabilità della pubblica amministrazione per il danno da ritardo nel procedimento amministrativo nei confronti del soggetto direttamente inciso.

  • art. 386 c.p.c.

    Il petitum sostanziale va individuato tenendo conto non solo della statuizione richiesta, ma anche della causa petendi e della natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

  • art. 1173 c.c.

    La pretesa dell'INPS è ricondotta alla violazione di un obbligo giuridico ex lege, e quindi al titolo dell'obbligazione.

  • art. 1218 c.c.

    Il ritardato adempimento dell'obbligo di trasmissione documentale è trattato nell'ottica della responsabilità da inadempimento, con applicazione del relativo regime probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    È la norma evocata dal ricorrente per negare la risarcibilità del danno; la Corte non si pronuncia nel merito su questo motivo, limitandosi a rimetterlo alla sezione semplice.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 3

    Il Tribunale aveva escluso fenomeni compensativi fondati su tale disposizione, come modificata.

  • L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 2, comma 5

    Richiamata in relazione alla disciplina dei fenomeni compensativi esclusi dal giudice di merito.

  • D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 26

    Richiamato per analogia con precedenti in tema di inosservanza dei termini per la trasmissione della documentazione pensionistica.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione, la controversia va qualificata in base al petitum sostanziale, desunto congiuntamente dalla domanda e dalla causa petendi, e non dalla mera formula usata dall'attore.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di danno da ritardo procedimentale riguarda, in linea generale, il rapporto tra il privato destinatario del procedimento e la pubblica amministrazione, non i rapporti paritetici tra amministrazioni o enti pubblici fondati su obblighi di collaborazione e trasmissione documentale.
  • Quando una pubblica amministrazione agisce per il ristoro del pregiudizio derivante dall'inadempimento di un obbligo di legge dell'altra amministrazione, la pretesa può essere ricondotta all'ambito civilistico e alla responsabilità da inadempimento.
  • Il termine previsto per la trasmissione della documentazione pensionistica è funzionale all'efficienza del procedimento e il suo mancato rispetto può integrare un inadempimento fonte di danno risarcibile nei rapporti tra ente previdenziale e amministrazione datrice di lavoro.
  • In presenza di inadempimento di un obbligo ex lege, il danno può essere collegato causalmente agli oneri sopportati dall'ente previdenziale, come gli interessi corrisposti per il ritardo nella liquidazione della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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