Cassazione Civile, Ordinanza n. 17819/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un medico specialista un avviso di accertamento per Irpef e Irap 2005, fondato su indagini bancarie, contestando maggiori redditi derivanti da versamenti e prelevamenti sui conti correnti per complessivi Euro 119.874,09. Nel giudizio di merito la pretesa era stata ridotta e poi confermata in parte dalla CTR, che aveva annullato solo la parte relativa ai prelevamenti alla luce della giurisprudenza costituzionale. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 10, comma 7, e 7, L. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse invalido per mancato rispetto del termine di 60 giorni tra conclusione della verifica e notifica dell'accertamento; (2) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 e vizio di motivazione, per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta a giustificazione di versamenti e prelevamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo in caso di accesso o verifica presso la sede del contribuente e non anche per gli accertamenti cd. "a tavolino", come nella specie, in cui non vi era stato accesso presso lo studio del professionista. Sul secondo motivo ha affermato che, in presenza di accertamento fondato su movimenti bancari, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio mediante i dati dei conti, gravando poi sul contribuente l'onere di fornire prova analitica, per ciascuna movimentazione, della non riferibilità a operazioni imponibili; il ricorrente, invece, aveva opposto difese generiche senza indicare specificamente la documentazione idonea a vincere la presunzione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma evocata come parametro del secondo motivo per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 10, comma 7, L. 212/2000
invocato dal ricorrente per sostenere l'invalidità dell'accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio
art. 7, L. 212/2000
richiamato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso
art. 12, comma 7, L. 212/2000
interpretato nel senso che il termine dilatorio post-verifica si applica soltanto ai controlli eseguiti presso la sede del contribuente, non agli accertamenti a tavolino
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973
interpretato nel senso che, in caso di indagini bancarie, i dati dei conti soddisfano l'onere probatorio dell'Ufficio e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Corte cost. sent. n. 228/2014
richiamata dalla CTR per annullare la ripresa relativa ai prelevamenti
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente tra chiusura della verifica e notifica dell'accertamento opera solo quando il controllo sia svolto con accesso presso la sede del contribuente; non si estende agli accertamenti effettuati in ufficio sulla base di dati acquisiti documentalmente o forniti dal contribuente.
- Nelle contestazioni fondate su movimentazioni bancarie, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio producendo gli elementi risultanti dai conti correnti; da ciò deriva un'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente di fornire una dimostrazione analitica, per ciascun versamento o movimentazione contestata, della sua estraneità a fatti imponibili.
- Non è sufficiente una difesa generica o meramente assertiva per superare la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie: occorre indicare specificamente la documentazione e la giustificazione riferite a ogni singola operazione contestata.
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