Sentenza n. 539/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del decreto Prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 27 ottobre 2025; nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, conseguente, successivo e/o in ogni modo comunque connesso – ivi compresi gli ulteriori atti istruttori – se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale che ha disposto retroattivamente la sospensione dall'impiego per il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, con riduzione alla metà degli assegni
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, condannato in via definitiva per maltrattamenti contro familiari e conviventi e ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, ha impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare, con il quale l'Amministrazione ha disposto la sospensione dall'impiego dal 22 aprile 2023 al 22 aprile 2025, periodo ormai integralmente trascorso, applicando la riduzione alla metà degli assegni prevista dall'art. 920 del medesimo Codice. Ha dedotto, in primo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 914, sostenendo che la sospensione avrebbe dovuto essere disposta durante l'espiazione della pena e non dopo la sua conclusione. Ha inoltre censurato la tardività del provvedimento, adottato circa due anni e mezzo dopo che l'Amministrazione avrebbe avuto conoscenza dell'affidamento in prova. Ha contestato, infine, la legittimità delle trattenute retributive, sostenendo di avere prestato regolarmente attività lavorativa presso l'Amministrazione di appartenenza durante il periodo di affidamento. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittima sospensione e dalla condotta omissiva dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e annullato il decreto di sospensione, disponendo il riesercizio del potere amministrativo. Ha ritenuto che l'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare configuri un potere vincolato, ma non un effetto sospensivo automatico: l'Amministrazione deve adottare uno specifico provvedimento applicativo. La sospensione è funzionale al riequilibrio del rapporto di servizio durante il periodo in cui il militare, per l'espiazione della pena detentiva o sostitutiva, non può svolgere le proprie mansioni; per tale ragione, l'applicazione retroattiva non è di regola illegittima e non è soggetta a un termine decorrente necessariamente dalla conoscenza dei fatti. Tuttavia, il caso concreto presentava una peculiarità decisiva: il militare era stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza a svolgere attività lavorativa presso la propria Amministrazione durante l'affidamento in prova. Il decreto impugnato non aveva esaminato tale circostanza né chiarito se e in quale misura l'attività lavorativa fosse stata effettivamente prestata. Il provvedimento era quindi illegittimo per omessa considerazione di un fatto rilevante ai fini della sussistenza del presupposto sostanziale della sospensione e della conseguente riduzione retributiva, salva la possibilità per l'Amministrazione di rinnovare l'istruttoria e rideterminarsi. La domanda risarcitoria è stata respinta: i danni patrimoniali non erano stati allegati specificamente nel ricorso introduttivo e non risultava provato che fossero già state effettuate trattenute; eventuali somme indebitamente trattenute dovrebbero essere restituite in conseguenza dell'annullamento, salvo il riesercizio del potere. I danni non patrimoniali erano stati prospettati in modo generico e non risultavano integrati i presupposti di risarcibilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 914 d.lgs. 66/2010
la sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario
La disposizione impone all'Amministrazione di applicare la sospensione durante l'espiazione della pena, ma richiede uno specifico provvedimento applicativo e non produce un effetto sospensivo automatico. La sospensione è legittima in funzione del riequilibrio del rapporto di servizio quando il militare non può svolgere l'attività lavorativa tipica; occorre tuttavia verificare se, nel periodo considerato, l'attività sia stata autorizzata e concretamente prestata.
art. 920, comma 1, d.lgs. 66/2010
al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo
La riduzione retributiva costituisce effetto del regime di sospensione, ma può operare soltanto se risultano integrati i presupposti della sospensione dall'impiego.
art. 1847, comma 2, d.lgs. 66/2010
il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l'integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni
La disposizione è richiamata per evidenziare gli ulteriori effetti previdenziali del regime di sospensione dall'impiego.
art. 915 d.lgs. 66/2010
la sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: a) il fermo o l'arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio
La norma è utilizzata come termine di confronto per chiarire che la sospensione può essere collegata all'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa e al riequilibrio del rapporto di servizio.
art. 1357, lettere a) e b), d.lgs. 66/2010
La sospensione disciplinare è distinta dalla sospensione ex art. 914, poiché ha natura sanzionatoria e finalità punitiva, mentre la sospensione conseguente alla condanna penale è diretta al riequilibrio del rapporto di servizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per carenza di allegazione specifica dei danni e, quanto ai danni non patrimoniali, per mancata dimostrazione dei presupposti sostanziali.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge, inclusa la lesione grave di diritti inviolabili della persona alle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- La sospensione dall'impiego prevista dall'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare è un provvedimento vincolato, ma non consegue automaticamente alla condanna penale: l'Amministrazione deve adottare uno specifico atto applicativo.
- La sospensione ex art. 914 del Codice dell'ordinamento militare è funzionale al riequilibrio del rapporto di servizio durante il periodo in cui il militare, espiando una pena detentiva o sostitutiva, non può svolgere le mansioni tipiche presso l'Amministrazione di appartenenza; pertanto, la sua applicazione retroattiva non è di per sé illegittima.
- Prima di disporre la sospensione e applicare la corrispondente riduzione retributiva, l'Amministrazione deve verificare se il militare, durante l'espiazione della pena in regime alternativo, fosse stato autorizzato a lavorare presso l'Amministrazione e se abbia effettivamente svolto tale attività.
- L'omessa considerazione dell'autorizzazione al lavoro e della concreta prestazione lavorativa durante l'affidamento in prova rende illegittimo il provvedimento di sospensione, imponendo il riesercizio del potere previa adeguata istruttoria.
- La domanda risarcitoria amministrativa deve contenere già nell'atto introduttivo, almeno in nuce, l'allegazione dei danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali; allegazioni generiche, formulate soltanto in memoria, non sono sufficienti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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