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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4937/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 25/09/2024 che aveva respinto l'istanza di restituzione presentata in favore di Sergio Turini rispetto a un sequestro probatorio disposto dal P.M. Il ricorso in Cassazione denunciava: (1) violazione di legge per presunta assenza di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria (artt. 255 e 355 c.p.p.); (2) vizi di motivazione relativi alla qualificazione e pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro rispetto ai reati contestati (riferimenti agli artt. 125, 253, 262, 263 c.p.p.) e alla presunta sproporzione/inerzia del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., perché il difensore, munito di procura speciale, aveva depositato in cancelleria il 18 dicembre 2024 un atto di rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato i profili di merito relativi al sequestro perché il procedimento si è chiuso per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Motivo formale di inammissibilità dell'impugnazione: la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore rende il ricorso inammissibile.

  • art. 255 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente relativa alle garanzie formali del sequestro: il ricorrente sosteneva la mancata convalida del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle modalità e alla convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria; il ricorrente deduceva violazione di tale norma per carenza di convalida.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a sostegno dell'osservazione sulla motivazione e sugli atti esecutivi; il ricorrente lamentava vizi di motivazione.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento alla disciplina del sequestro probatorio e alle ragioni di pertinentialità dei beni rispetto ai reati contestati.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo usato dal ricorrente nel lamentare carenze motivazionali riguardo alla pertinenzialità dei beni sequestrati.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma richiamata in relazione ai criteri di pertinenzialità e alle forme di sequestro probatorio impugnate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per disporre il versamento di euro 3.000 a titolo di sanzione, ritenendo non sussistenti ragioni che giustifichino l'esclusione della sanzione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla sintesi dei motivi di impugnazione da parte della difesa (prescrizione formale sul contenuto del ricorso).

Massime di principio

  • La rinuncia formale all'impugnazione, anche se depositata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione (art. 591(1)(d) c.p.p.). Verificare sempre che non sia stata depositata una rinuncia prima di proseguire l'impugnazione.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni formali la Corte non entra nel merito: le questioni sostanziali (es. legittimità del sequestro, mancanza di convalida, pertinenzialità dei beni, sproporzione) restano irrilevanti salvo nuovo e valido esperimento di impugnazione.
  • La condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende può essere disposta anche in caso di inammissibilità per rinuncia; per evitarla occorre dimostrare che la causa della inammissibilità non è imputabile al ricorrente (es. sopravvenuta mancanza di interesse non causata dal ricorrente).
  • Se si intende contestare un sequestro probatorio è essenziale documentare tempestivamente le doglianze sulla mancata convalida della polizia giudiziaria e sulla mancata prova della pertinenzialità dei beni: tali questioni devono essere articolate con elementi probatori e argomentazioni giuridiche precise al primo grado che decide sull'istanza di restituzione.
  • Prima di depositare rinunce o atti dispositivi dell'impugnazione, il difensore dovrebbe consultare il ricorrente per evitare conseguenze economiche (spese e sanzioni) e la perdita della possibilità di ottenere un pronunciamento di merito.

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