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Sentenza

Sentenza n. 2694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 05981/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202504165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accertato il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti stipendiali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L’INPS ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’appello censurava, in particolare, il rigetto dell’eccezione di prescrizione, deducendo la violazione dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 e sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla cessazione dal servizio. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello. La controversia riguardava un dipendente cessato dal servizio il 31 gennaio 2017, il cui TFS era stato corrisposto in due ratei, il primo con mandato di pagamento del 7 marzo 2019 e il secondo nell’anno successivo; il dipendente aveva quindi trasmesso il 7 marzo 2024 una nota interruttiva della prescrizione, chiedendo il ricalcolo del TFS.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche nei casi di congedo a domanda, secondo la disciplina vigente. Ha poi ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione: il termine non decorre dalla cessazione dal servizio, perché in quel momento il dipendente non era ancora in condizione di conoscere il mancato riconoscimento dei sei scatti. La prescrizione decorre invece dall’emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il destinatario può percepire l’errore nella liquidazione del TFS. Nel caso concreto, la prescrizione quinquennale non era maturata, anche considerando il pagamento del primo rateo il 7 marzo 2019 e l’atto interruttivo del 7 marzo 2024. Il Collegio ha escluso la necessità di rimettere la questione all’Adunanza plenaria, ritenendo l’orientamento consolidato. Le spese del grado, pari a 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione è stata ritenuta applicabile al personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia a ordinamento militare e idonea a fondare il diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali anche in caso di congedo a domanda.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    La norma è stata invocata dall’INPS in relazione alla prescrizione, ma interpretata nel senso che il termine non decorre automaticamente dalla cessazione dal servizio quando il dipendente non conosca ancora il mancato riconoscimento del beneficio.

  • art. 88 c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale quale ragione per decidere la controversia senza rimettere la questione all’Adunanza plenaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale destinatario della disciplina anche quando la cessazione dal servizio avvenga per congedo a domanda, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.
  • Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per mancato riconoscimento di un beneficio retributivo decorre da quando l’interessato è posto concretamente in condizione di conoscere la liquidazione inesatta, normalmente dalla data dell’ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, non dalla mera cessazione dal servizio.
  • Il tempo impiegato dall’amministrazione per determinare e corrispondere il trattamento di fine servizio non può pregiudicare il dipendente mediante l’anticipazione della decorrenza della prescrizione a un momento in cui egli non poteva ancora conoscere l’errore di liquidazione.
  • Quando l’orientamento del Consiglio di Stato sulla decorrenza della prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio è consolidato, non sussistono ragioni per rimettere la questione all’Adunanza plenaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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