Cassazione Civile, Ordinanza n. 10442/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un appalto/concessione per la costruzione di alloggi e altre opere affidate a un consorzio, con successivo contenzioso sul corrispettivo dovuto dall'ente subentrato per legge nella posizione del concedente. Dopo un lodo arbitrale favorevole al consorzio e varie fasi di impugnazione e rinvio, alcuni terzi sono intervenuti nel giudizio di rinvio deducendo di avere acquistato, con due cessioni successive, il credito controverso in parte fino a euro 4.000.000 e per la parte eccedente. Chiedevano che, accolta la domanda del consorzio originario, il giudice condannasse direttamente la società debitrice a pagare a loro i rispettivi importi. Con l’unico motivo di ricorso in cassazione denunciavano nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte d’appello, pur avendo ritenuto ammissibili gli interventi ex art. 111 c.p.c., non aveva pronunciato sulla loro domanda di condanna diretta a favore dei cessionari, nonostante essi fossero divenuti titolari del credito litigioso prima della decisione definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso è ammesso anche nel giudizio di rinvio e che il cessionario può chiedere la condanna diretta del debitore ceduto, ma il giudice non ha un obbligo di pronunciarla in tal senso: si tratta di una facoltà. Inoltre, poiché la sentenza definitiva di rinvio aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’ente debitore, il credito risultava definitivamente accertato in capo al cedente e gli effetti della decisione si spiegavano comunque anche nei confronti dei cessionari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore di entrambe le parti resistenti e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
primo, secondo e terzo comma
disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso; il processo prosegue tra le parti originarie, il successore può intervenire o essere chiamato anche nel giudizio di rinvio e la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore.
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
richiamato dai ricorrenti come parametro della nullità dedotta, ma escluso come violato perché la mancata condanna diretta del cessionario non integra omissione necessaria in presenza della sola facoltà del giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma posta a fondamento del vizio di nullità denunciato in cassazione.
art. 183 c.p.c.
richiamato dalla precedente sentenza di cassazione per escludere l’applicazione delle preclusioni nel procedimento arbitrale.
art. 184 c.p.c.
richiamato dalla precedente sentenza di cassazione per escludere l’applicazione delle preclusioni nel procedimento arbitrale.
artt. 392 e ss. c.p.c.
richiamati nell’atto di cessione quale riferimento al giudizio di rinvio e al pagamento degli importi rivenienti dalla sentenza di rinvio.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
fonte della statuizione sul versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio pendente, il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non fa venir meno la legittimazione delle parti originarie, ma consente al successore di intervenire o essere chiamato nel processo e di subire o giovarsi degli effetti della sentenza.
- L’intervento del successore a titolo particolare è ammissibile anche nel giudizio di rinvio, nonostante il carattere chiuso di tale fase processuale.
- Se il cessionario del credito litigioso interviene nel processo e chiede la condanna diretta del debitore ceduto, il giudice può pronunciarla, ma non è tenuto a farlo: la condanna diretta è una facoltà, non un obbligo.
- Quando il credito originario è definitivamente accertato contro il debitore ceduto, la mancata indicazione del nuovo titolare nella sentenza non impedisce che gli effetti sostanziali della decisione si producano anche nei confronti del successore a titolo particolare.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata se il petitum del cessionario non impone necessariamente una statuizione autonoma, essendo la sua posizione già protetta dall’efficacia della sentenza verso il successore ex art. 111 c.p.c.
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