Sentenza n. 1246/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire relativo a lavori di ristrutturazione edilizia e completamento di un edificio esistente, nonché atti presupposti, tra cui autorizzazione paesaggistica, screening di incidenza, nulla osta del Parco, permesso di costruire in sanatoria e accertamento di conformità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire e gli atti presupposti deducendo violazioni della normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica. In particolare, ha contestato l’inesistenza di una preesistenza edilizia legittima e l’illegittimità del precedente permesso di costruire in sanatoria e dell’accertamento di conformità, sostenendo l’illegittimità derivata dei titoli successivi. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità del condono e degli atti conseguenti e l’accertamento dell’inesistenza del presupposto edilizio legittimo. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso. È stata altresì dedotta la mancata notificazione alla Soprintendenza territorialmente competente e al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nel merito, il ricorrente ha prospettato anche questioni relative alle distanze e alla validità del titolo edilizio condizionato.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di integrità del contraddittorio, rilevando che il ricorso non era stato notificato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente e al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, amministrazioni direttamente coinvolte nel procedimento e titolari di competenze incise dall’eventuale accoglimento. Il Collegio ha inoltre dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del permesso di costruire in sanatoria: il ricorrente ne aveva avuto piena ed inequivoca conoscenza almeno dal 2022, avendo presentato un’istanza di annullamento o revoca in autotutela, ed era inoltre a conoscenza degli elementi del titolo nell’ambito di un procedimento penale in cui era stata depositata una CTU nel 2017. La proposizione dell’impugnazione oltre undici anni dopo il rilascio del titolo ha determinato la decadenza dal termine ordinario di 60 giorni. Anche la domanda di nullità è stata ritenuta irricevibile perché proposta oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a. e comunque infondata: la violazione delle distanze configura, al più, un vizio di legittimità e non una causa di nullità ex art. 21-septies l. 241/1990; inoltre, non risultava accertata alcuna falsità degli elaborati progettuali e una decisione passata in giudicato aveva escluso condotte fraudolente o false rappresentazioni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, il contraddittorio è integro e non sono necessari ulteriori incombenti istruttori.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Prevede il termine di 180 giorni per la proposizione dell’azione di nullità; il suo decorso rende irricevibile la domanda tardiva.
art. 21-septies l. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; la violazione delle distanze integra, al più, un vizio di legittimità e non determina nullità del titolo edilizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale per disporre la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata notificazione del ricorso alle amministrazioni titolari di competenze direttamente coinvolte nel procedimento e potenzialmente incise dall’accoglimento determina un difetto di integrità del contraddittorio e l’inammissibilità del ricorso.
- La piena conoscenza del titolo edilizio, desumibile anche dalla presentazione di un’istanza di annullamento o revoca in autotutela, fa decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, indipendentemente dalla successiva acquisizione formale dell’atto tramite accesso agli atti.
- L’impugnazione del titolo edilizio proposta oltre il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento è irricevibile e il titolo diviene inoppugnabile.
- L’azione di nullità del provvedimento amministrativo è soggetta al termine di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a.; oltre tale termine la domanda è irricevibile.
- La violazione della disciplina sulle distanze tra costruzioni costituisce, di regola, un vizio di legittimità del titolo edilizio e non integra una delle ipotesi tassative di nullità previste dall’art. 21-septies l. 241/1990.
- Una clausola condizionale apposta a un titolo edilizio non determina nullità in assenza di un accertamento giudiziale della falsità degli elaborati progettuali o di condotte fraudolente.
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