Sentenza del 12/01/2017 n. 576 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la compensazione delle spese dopo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Gli avvisi di accertamento erano stati annullati dall'Ufficio in autotutela, ma solo dopo la loro impugnazione. La ricorrente sosteneva di avere già fornito, nella fase pre-processuale, la documentazione necessaria e di avere richiesto tempestivamente l'annullamento, sicché il ricorso era stato reso necessario dal tardivo intervento dell'Amministrazione. Ha denunciato sia l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza sia la violazione dei criteri di ripartizione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese devono essere valutate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice regionale avrebbe dovuto considerare che la documentazione sulla cui base gli avvisi erano stati annullati era già stata messa a disposizione dell'Ufficio prima del giudizio; pertanto, non era sufficiente attribuire alla contribuente la responsabilità della necessità del ricorso sulla base della sua mancata comparizione presso gli uffici.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione della sentenza regionale per non avere esaminato il fatto decisivo che la documentazione era già stata trasmessa all'Amministrazione prima del giudizio.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
La ripartizione delle spese deve riflettere la responsabilità sostanziale della controversia; la tardiva adozione dell'annullamento in autotutela può giustificare l'addebito delle spese all'Amministrazione.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La disciplina delle spese del processo tributario richiama i criteri del codice di procedura civile.
Art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente che ciascuna parte sostenga le proprie spese; occorre valutare la soccombenza virtuale.
Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
Gli inviti dell'Amministrazione finanziaria delimitano le richieste istruttorie effettuate nella fase pre-accertativa; nel caso concreto, il rilievo sul reddito da fabbricati locati era stato formulato per la prima volta negli avvisi di accertamento.
Sentenza Corte costituzionale n. 274 del 2005
Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la regola che poneva automaticamente le spese a carico della parte che le aveva anticipate in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla in autotutela un atto dopo la proposizione del ricorso, il giudizio può cessare per carenza di materia, ma le spese devono essere determinate valutando quale parte sarebbe risultata soccombente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Se il contribuente aveva già fornito, prima del processo, la documentazione poi utilizzata dall'Ufficio per annullare l'accertamento, il ricorso può risultare causato dal ritardo dell'Amministrazione; tale circostanza può giustificare la condanna dell'ente alle spese.
- La mancata comparizione del contribuente presso gli uffici non è di per sé decisiva: occorre verificare se la documentazione richiesta fosse comunque stata trasmessa e se fosse sufficiente per consentire all'Ufficio di valutare la fondatezza delle contestazioni.
- Il giudice deve motivare concretamente la decisione sulle spese, esaminando i fatti anteriori al processo e il comportamento di entrambe le parti, senza basarsi su affermazioni generiche circa la diligenza dell'Amministrazione o la negligenza del contribuente.
- Per dimostrare che il ricorso è stato reso necessario dall'inerzia dell'Amministrazione, è utile documentare le istanze di autotutela, le date di trasmissione e il contenuto della documentazione già consegnata prima dell'impugnazione.
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