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Sentenza

Sentenza n. 1967/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano-sezione Lavoro n. 2916/2022 depositata in data 5 dicembre 2022.

Giustizia amministrativa202503135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Sebbene la sentenza, munita di formula esecutiva, fosse stata notificata all'Amministrazione, il Ministero non aveva inizialmente provveduto all'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha corrisposto la somma capitale, ma non gli interessi legali dal dovuto al saldo, anch'essi previsti dal titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi insistito per l'accertamento dell'inottemperanza residua e per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'adempimento successivo alla proposizione del giudizio era soltanto parziale. Ha pertanto accertato l'inottemperanza del Ministero limitatamente alla somma residua dovuta in base al titolo, costituita dagli interessi legali dal dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto, e ha ordinato al Ministero di provvedere all'integrale pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, osservando che il pagamento della sorte capitale era intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio e che l'Amministrazione aveva comunque lasciato insoluta una parte del dovuto. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo.

  • art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001

    La norma contrattuale individua la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non elimina la necessità di verificare se l'esecuzione sia stata integrale; quando residui una parte del dovuto prevista dal titolo giudiziale, il giudice deve accertare l'inottemperanza limitatamente a tale residuo e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
  • L'adempimento parziale dell'amministrazione successivo all'instaurazione del giudizio non esclude la soccombenza dell'amministrazione né la condanna alle spese, soprattutto quando il pagamento sia stato provocato dalla proposizione del ricorso e restino somme ancora insolute.
  • L'obbligo di esecuzione del giudicato comprende tutte le componenti espressamente riconosciute dal titolo, inclusi gli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alla sorte capitale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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