Cassazione Civile, Ordinanza n. 36468/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un consorzio in liquidazione volontaria impugnava un avviso di accertamento relativo al 2007, fondato sull'omessa presentazione del Modello Unico e della dichiarazione IVA e sulla ritenuta prosecuzione dell'attività mediante emissione di fatture verso un cliente per tutto l'anno. L'Ufficio aveva rideterminato induttivamente il reddito d'impresa e il maggior imponibile IVA. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) deduceva la nullità del giudizio d'appello per mancata trattazione in pubblica udienza, nonostante la richiesta, sostenendo la violazione delle norme processuali tributarie sulla discussione del merito; inoltre contestava l'uso di presunzioni e il riparto dell'onere della prova; 2) censurava la decisione per violazione di legge e delle regole sull'onere probatorio, sull'uso di presunzioni e sulle norme fiscali richiamate, ma in sostanza mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; 3) contestava la condanna alle spese e la loro liquidazione, ritenendole eccessive e calcolate su un valore della controversia non corretto, assumendo che fosse stata definita solo la fase cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancanza della pubblica udienza non aveva concretamente leso il diritto di difesa: il ricorrente non aveva indicato quali specifici profili avrebbe potuto sviluppare in udienza, e la decisione immediata del merito non aveva determinato un pregiudizio processuale; la deviazione dalle forme è stata considerata comunque sanata ex art. 156 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in cassazione, spettando al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute più attendibili. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che ai fini della liquidazione delle spese il valore della causa comprende l'intera obbligazione dedotta in giudizio, quindi imposta, accessori e sanzioni, e che la CTR aveva deciso sul merito e correttamente applicato i parametri del DM n. 55 del 2014. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma violata per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale in chiave decisiva, limitandosi a rilevare che la censura tendeva a un riesame del merito.
artt. 33 e 34 d.lgs. n. 546 del 1992
le norme sono invocate per sostenere che, in processo tributario, la discussione in pubblica udienza sul merito sarebbe indefettibile se richiesta; la Corte afferma però che la mancanza della pubblica udienza non comporta nullità in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte osserva che la doglianza è in realtà diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e che il giudice di merito può selezionare liberamente le prove.
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il vizio processuale va dedotto solo se comporta un concreto pregiudizio difensivo e che il vizio di violazione di legge non può essere usato per chiedere una rivalutazione del merito.
art. 156 c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che la deviazione dalle forme processuali si sana se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi è stata menomazione difensiva.
art. 2727 c.c.
invocato per contestare la sufficienza degli elementi presuntivi; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove sono riservate al giudice di merito.
art. 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma, ritenendo la doglianza inammissibilmente diretta al riesame del fatto.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso, senza un'autonoma lettura decisiva da parte della Corte, che lo considera nel contesto di una censura fattuale.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte considera la censura come sostanzialmente rivolta alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove.
art. 366 c.p.c.
la Corte afferma che il motivo per violazione di legge deve contenere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti sul contrasto tra sentenza e norme violate, pena l'inammissibilità della censura.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per osservare che le parti avevano rinunciato alle memorie, escludendo un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla definizione immediata del giudizio.
D.M. n. 55 del 2014
richiamato come parametro di liquidazione delle spese, ritenuto correttamente applicato dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in combinazione con l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la deduzione di un vizio processuale non è sufficiente in sé: occorre indicare quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sia derivato dalla violazione formale, altrimenti il vizio è inidoneo a determinare la cassazione della sentenza.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: la selezione delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e la scelta tra prove contrastanti spettano al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione è limitato e non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto, salvo i ristretti casi previsti dalla legge.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della controversia va determinato considerando l'intera obbligazione dedotta in giudizio, comprensiva di imposta, accessori e sanzioni, quando queste siano parte della pretesa.
- La mancanza della pubblica udienza nel processo tributario non comporta automaticamente nullità della decisione se la parte non dimostra quale ulteriore apporto difensivo concreto l'udienza avrebbe potuto fornire e se il processo ha comunque raggiunto il proprio scopo.
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