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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04287/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti dell’impresa individuale del de cuius per il periodo d’imposta 2006, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA conseguente al disconoscimento di fatture di acquisto ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto le è stato notificato quale erede del titolare dell’impresa, e i giudici di merito avevano respinto il ricorso e poi l’appello, confermando nel merito l’accertamento. In cassazione la ricorrente aveva proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse per l’assenza di attivo nell’asse ereditario; la rinuncia è stata accettata dall’Agenzia delle Entrate ai fini della compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia richiama anche il principio per cui non sussiste il raddoppio del contributo unificato quando la causa dell’inammissibilità o della rinuncia sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dai giudici di merito per la validità della sentenza di primo grado firmata dal Presidente estensore

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato indirettamente in tema di raddoppio del contributo unificato, escluso quando la causa della rinuncia/inammissibilità è sopravvenuta

  • art. 372 c.p.c.

    non è citato espressamente nel testo; non incluso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia al ricorso è giustificata da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione, non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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