Cassazione Civile, Ordinanza n. 04287/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti dell’impresa individuale del de cuius per il periodo d’imposta 2006, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA conseguente al disconoscimento di fatture di acquisto ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto le è stato notificato quale erede del titolare dell’impresa, e i giudici di merito avevano respinto il ricorso e poi l’appello, confermando nel merito l’accertamento. In cassazione la ricorrente aveva proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse per l’assenza di attivo nell’asse ereditario; la rinuncia è stata accettata dall’Agenzia delle Entrate ai fini della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia richiama anche il principio per cui non sussiste il raddoppio del contributo unificato quando la causa dell’inammissibilità o della rinuncia sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai giudici di merito per la validità della sentenza di primo grado firmata dal Presidente estensore
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato indirettamente in tema di raddoppio del contributo unificato, escluso quando la causa della rinuncia/inammissibilità è sopravvenuta
art. 372 c.p.c.
non è citato espressamente nel testo; non incluso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è giustificata da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione, non opera il raddoppio del contributo unificato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite se ne ricorrono i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →