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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20100/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Spoleto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso una sentenza di condanna del Giudice di Pace. Nel provvedimento impugnato il Tribunale aveva ritenuto l'appello non ammissibile sia per difetto di specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza, sia perché la decisione di primo grado, avente ad oggetto la sola pena pecuniaria e senza costituzione di parte civile, non sarebbe stata appellabile. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, sostenendo che la decisione di appello era stata adottata con trattazione orale senza che il difensore l'avesse richiesta, e che ciò avrebbe inciso sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la celebrazione del processo con trattazione orale, anche in assenza di espressa richiesta del difensore, non integra di per sé una nullità per violazione del diritto di difesa. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio gli sarebbe derivato dalla trattazione orale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del gravame.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte ha applicato la regola dell'inammissibilità del ricorso manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa.

Massime di principio

  • La trattazione orale del giudizio di impugnazione, quando sia prevista o comunque disposta, non determina nullità per violazione del diritto di difesa per il solo fatto che il difensore non abbia formulato espressa richiesta in tal senso.
  • Per dedurre utilmente una violazione processuale occorre allegare anche il concreto pregiudizio subito; la mera deduzione astratta del vizio non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura manifestamente infondata.
  • Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo elementi contrari, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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