Ordinanza n. 818/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento prot. n. 0707162/2025 del 12.12.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania ha rigettato la proposta di Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 formulata dalla società ricorrente; b) della successiva nota prot. n. 0019475/2026 del 12.01.2026, con cui la medesima Direzione Generale ha ribadito il proprio diniego; c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente, della Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 29 ottobre 2019, nella parte in cui viene interpretata ed applicata dall'Amministrazione resistente come preclusiva all'adesione a strumenti di regolazione della crisi d'impresa disciplinati da normativa primaria nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto regionale della proposta di Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 d.lgs. n. 14/2019, confermato da successiva nota regionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania ha rigettato la proposta di Piano Attestato di Risanamento formulata ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 14/2019, nonché la successiva nota con cui il diniego è stato ribadito. È stata inoltre contestata, per quanto lesiva, la delibera della Giunta regionale n. 524 del 29 ottobre 2019, nella parte in cui sarebbe stata interpretata e applicata dall’Amministrazione come ostativa all’adesione a strumenti di regolazione della crisi d’impresa disciplinati dalla normativa nazionale. La società ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto, con valutazione sommaria e con riserva di successivi approfondimenti anche sulla giurisdizione, che non ricorressero i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati. Tuttavia, considerate le esigenze rappresentate dalla società e il suo stato di crisi, caratterizzato anche dalla pendenza di un’ingiunzione relativa a un’esposizione debitoria di circa 8,4 milioni di euro, il Collegio ha ritenuto adeguata forma di tutela la fissazione anticipata e sollecita dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La domanda cautelare è stata quindi respinta; l’udienza pubblica è stata fissata per l’8 luglio 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 d.lgs. n. 14/2019
Norma richiamata quale base normativa del Piano Attestato di Risanamento proposto dalla società ricorrente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di fissare sollecitamente la discussione del ricorso nel merito quando tale misura assicuri adeguata tutela, anche in luogo della sospensione cautelare.
Massime di principio
- Quando non ricorrono i presupposti per la sospensione cautelare dell’atto impugnato, il giudice amministrativo può assicurare comunque una tutela adeguata fissando, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., una sollecita udienza pubblica per la decisione di merito.
- La valutazione cautelare svolta dal giudice amministrativo sulla giurisdizione può essere formulata in termini sommari e con riserva di successivi approfondimenti, senza che ciò comporti una definitiva decisione sulla giurisdizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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