Sentenza n. 1779/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli articoli 56 e 55 c.p.a. del provvedimento del Questore di -OMISSIS- in data 14 maggio 2026, notificato il 25 maggio 2026, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 6 settembre 2024, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancanza del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato inammissibile la sua domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilevando l'assenza dell'autorizzazione e del visto d'ingresso richiesti dalla disciplina sull'immigrazione e l'esclusione della nazionalità del ricorrente dalla programmazione dei flussi di ingresso per lavoro. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, commi 5 e 6, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto bilanciare la posizione formale con il suo grado di integrazione, l'attività lavorativa svolta, il reddito e la disponibilità di un'abitazione, anche alla luce dell'art. 8 CEDU. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Questura ha sostenuto che il ricorrente era entrato per turismo, beneficiando dell'esenzione dal visto di breve durata, senza poter svolgere attività lavorativa e senza essere titolare del visto per lavoro subordinato previsto dall'art. 22 d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Quanto alle censure rivolte contro la mancanza dei presupposti sostanziali, ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato la ratio decidendi dell'atto, ossia l'assenza del visto d'ingresso per lavoro subordinato, limitandosi a invocare l'integrazione sociale, il lavoro svolto, il reddito e l'abitazione. Il possesso di un ingresso regolare per turismo non è sufficiente per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, poiché l'Amministrazione deve valutare la domanda secondo la causale richiesta e i relativi presupposti normativi, senza riqualificarla d'ufficio in una diversa tipologia. L'attività lavorativa svolta in assenza del titolo d'ingresso richiesto è stata ritenuta irrilevante, in quanto esercitata in violazione della disciplina sull'ingresso per lavoro. Il provvedimento è stato qualificato come atto dovuto e vincolato; pertanto non sussisteva l'obbligo di valutare l'integrazione del ricorrente né la possibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo. Il TAR ha invece riconosciuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonostante l'adozione della forma semplificata prevista per le domande manifestamente inammissibili. Tuttavia, la violazione procedimentale non ha comportato l'annullamento, poiché, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso in ragione della natura vincolata della decisione. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il visto d'ingresso per lavoro subordinato costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la sua mancanza rende doverosa l'inammissibilità o il rigetto della domanda.
art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. 286/1998
Non impone una valutazione di integrazione, reddito, attività lavorativa e condizioni abitative quando manca il presupposto legale specifico del visto per la tipologia di soggiorno richiesta.
art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
Consente la definizione semplificata delle domande manifestamente inammissibili, senza escludere l'obbligo di comunicare i motivi ostativi quando ne ricorrono i presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche quando l'Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento semplificato per manifesta inammissibilità.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione dell'obbligo di preavviso non comporta l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e l'esito non avrebbe potuto essere diverso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla norma e le parti sono state sentite.
Massime di principio
- La domanda di permesso di soggiorno deve essere valutata in relazione alla specifica tipologia richiesta e ai relativi presupposti normativi; l'Amministrazione non è tenuta a riqualificare d'ufficio l'istanza attribuendole una diversa causale.
- L'ingresso regolare in Italia per turismo, anche se effettuato in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, non sostituisce il visto d'ingresso per lavoro subordinato richiesto per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno.
- Quando manca il visto d'ingresso previsto dalla legge per la tipologia di permesso richiesta, il diniego o l'inammissibilità della domanda costituisce esercizio vincolato del potere e l'Amministrazione non è tenuta a bilanciare tale carenza con l'integrazione sociale, l'attività lavorativa, il reddito o la disponibilità di un'abitazione del richiedente.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 costituisce violazione procedimentale anche se l'Amministrazione definisce la domanda manifestamente inammissibile con provvedimento in forma semplificata; tuttavia, tale violazione non determina l'annullamento se, per la natura vincolata dell'atto, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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