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Ordinanza

Ordinanza n. 1549/2026 - Roma, Sezione 2Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.02.2025 e non concluso entro il termine del 26 Marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PIONTEK ALEKSANDRA MARTA il 7\2\2026: PER L’ANNULLAMENTO del preavviso di rigetto del 07/11/2025 nonchè il rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonchè ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero del Turismo su un'istanza di riconoscimento professionale, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio o dell'inerzia del Ministero del Turismo su un'istanza presentata il 24 febbraio 2025, rispetto alla quale il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 26 marzo 2025. Dopo l'adozione del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e del successivo provvedimento definitivo del 9 dicembre 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendone l'annullamento, unitamente agli atti presupposti, precedenti, successivi e contestuali. Ha inoltre formulato domanda cautelare di sospensione. In sede cautelare, la questione centrale ha riguardato la mancanza, allo stato degli atti, di documentazione comprovante il requisito previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l'esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell'attività per almeno un anno.

La decisione

Il TAR ha preso atto che il silenzio è venuto meno per effetto dell'adozione del provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti. La dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. ha determinato la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., per consentire la trattazione della domanda di annullamento del provvedimento espresso. Quanto alla domanda cautelare, il TAR l'ha respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il fumus è stato escluso perché, allo stato, non risultava depositata documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esercizio professionale in Germania per almeno un anno richiesto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007; il giudice ha precisato che ogni diversa valutazione resta riservata alla fase di merito. Il periculum è stato ritenuto insussistente anche in ragione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso fa venir meno il silenzio oggetto dell'azione; la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda contro il silenzio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il venir meno del silenzio e la prosecuzione della controversia sul provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti hanno comportato la conversione del rito da camerale a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Per il riconoscimento della qualifica professionale, nel caso di professione non regolamentata nello Stato di origine, rileva la prova dell'esercizio dell'attività per almeno un anno; allo stato, tale requisito non risultava documentalmente comprovato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso sull'istanza, viene meno l'inerzia oggetto dell'azione e la controversia deve essere trattata con riferimento al provvedimento espresso, se ritualmente impugnato con motivi aggiunti.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, accompagnata dalla dichiarazione di carenza di interesse sulla domanda avverso il silenzio, giustifica la conversione dal rito camerale al rito ordinario quando il giudizio prosegue per l'esame della domanda di annullamento dell'atto sopravvenuto.
  • In sede cautelare, il requisito del fumus boni iuris non è integrato quando il ricorrente non abbia prodotto, allo stato degli atti, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito professionale posto dalla normativa applicabile.
  • La tutela cautelare di un interesse pretensivo richiede la dimostrazione di un concreto e attuale periculum in mora; la mera aspirazione all'ottenimento di un provvedimento favorevole non è di per sé sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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