Cassazione Penale, Sentenza n. 40546/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame proposto avverso il decreto del GIP del 26/01/2024 che aveva ordinato il sequestro preventivo di un dehors di proprietà della società Coman S.r.l. Il ricorrente deduceva: (i) l'inosservanza degli artt. 324, commi 3 e 7, c.p.p. per la presunta omessa trasmissione al tribunale del riesame della nomina del difensore di fiducia (nomina effettuata telematicamente il 22/01/2024 dopo il sequestro del 19/01/2024); (ii) l'inosservanza degli artt. 96, 122, 178 e 180 c.p.p. per la violazione del diritto di incaricare il difensore di fiducia del compimento di atti specifici, ossia proporre istanze e riesami.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto provata la nomina telematica, regolarmente accettata dal sistema, del difensore (Avv. Francesco Cafiero de Raho) conferito espressamente con facoltà di proporre istanze, riesami e impugnazioni. L'assenza del documento cartaceo nel fascicolo non poteva giustificare l'inammissibilità del riesame. Perciò l'ordinanza impugnata viene annullata e la materia rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p., commi 3 e 7
Riferimento alle modalità di competenza e processo del riesame; la Corte dispone il rinvio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 324 dopo aver annullato l'ordinanza impugnata
art. 96 c.p.p.
Richiamato in relazione al ruolo del difensore e alle formalità della nomina; la pronuncia valuta la validità della nomina telematica del difensore quale idonea ad attribuire i poteri necessari
art. 122 c.p.p.
Riferimento ai poteri difensivi e all'incarico; la Corte riconosce che l'incarico espresso al difensore per proporre riesami è efficace se correttamente accettato dal sistema telematico
art. 178 c.p.p.
Rilevante sul versante della rappresentanza tecnica e dei poteri del difensore; la Corte valorizza la nomina telematica come fonte idonea di conferimento di poteri
art. 180 c.p.p.
Collegato alla rappresentanza e alla facoltà di compiere atti difensivi, la norma serve da riferimento per riconoscere il potere del difensore di proporre il riesame
art. 322 c.p.p.
Citado per il principio secondo cui chi non è titolare del bene sequestrato può proporre il riesame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, individuato nella prospettiva della restituzione del bene; la Corte richiama questo principio ma conclude che nel caso concreto l'interesse è esercitato tramite una nomina difensiva valida
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citazioni: Sez. 3, n. 16352/11/01/2021; Sez. 5, n. 35015/09/10/2020; Sez. 5, n. 52060/30/10/2019; Sez. 3, n. 3602/16/01/2019)
Richiamate per il principio che l'interesse concreto e attuale dell'impugnante non titolare del bene è condizione di legittimazione a proporre il riesame; la Corte applica il principio ma valuta la legittimazione in presenza di una nomina difensiva telematica validamente conferita
Massime di principio
- Se il bene oggetto di sequestro è di proprietà della società, il legale rappresentante può proporre il riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione (ad es. interesse alla restituzione del bene) o la valida rappresentanza della società per quel rimedio.
- La nomina del difensore con specifiche facoltà di proporre istanze e riesami è essenziale: una nomina telematica regolarmente accettata dal sistema vale a conferire i poteri anche se il documento cartaceo non è fisicamente presente nel fascicolo.
- Il tribunale non deve dichiarare inammissibile un ricorso per la sola mancanza del documento cartaceo quando risulti dal sistema telematico l'avvenuta nomina e accettazione del difensore; occorre invece verificare la reale sussistenza del potere rappresentativo.
- Per evitare l'inammissibilità, è buona prassi: depositare la nomina del difensore con sufficiente anticipo, conservare e allegare le ricevute telematiche, richiedere copia della nomina al P.M. o al cancelleria se non reperibile, e segnalare al giudice l'avvenuto deposito telematico con prova formale.
- Quando la nomina del difensore riguarda una società, valutare la necessità di procura speciale o di idonea manifestazione di poteri del legale rappresentante; tuttavia, la validità dell'incarico conferito al difensore è determinante per l'ammissibilità del riesame.
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