Cassazione Penale, Sentenza n. 00223/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (fatti commessi nel 2014 e nel 2017). La Corte territoriale, con ordinanza del 31/03/2025, ha rigettato l'istanza ritenendo che le molteplici condotte non rispecchiassero un unico disegno criminoso ma una abitualità a delinquere; ha richiamato una precedente ordinanza (08/01/2024) e ha fatto riferimento ai precedenti penali del ricorrente. Il difensore ha impugnato denunciando: omessa e generica applicazione dell'art. 81 c.p. (mancata considerazione degli indici di omogeneità e prossimità temporale), omissione di valutazione di due sentenze incluse originariamente nell'istanza, mancata considerazione della documentata tossicodipendenza del condannato; ha dedotto nullità e motivazione contraddittoria. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio rilevando assenza di esplicitazione su eventuali novità e omissione circa la tossicodipendenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, con l'indicazione che il giudice dell'esecuzione deve procedere a una nuova e completa valutazione della richiesta di riconoscimento della continuazione tra tutte le sentenze dedotte, esaminando espressamente la documentazione attestante la tossicodipendenza, verificarne la pertinenza rispetto ai periodi di commissione dei fatti e valutare la sua incidenza insieme agli altri indici ex art. 81 c.p. La Corte ha richiamato il principio per cui un precedente provvedimento esecutivo irrevocabile può essere superato solo se vi siano nuovi elementi o documenti che non siano già stati valutati; ha inoltre precisato che la semplice rinvio alla precedente ordinanza non supplisce all'obbligo di valutare l'elemento della tossicodipendenza quando esso sia stato dedotto e documentato.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti: le condanne per tali reati costituiscono l'oggetto della valutazione sulla possibilità di riconoscere la continuazione tra le sentenze.
art. 81 cod. pen.
Regola il vincolo della continuazione; la Corte richiede una valutazione degli indici rilevanti (omogeneità delle condotte, prossimità temporale, unicità del disegno criminoso, ecc.) per riconoscere la continuazione.
art. 102 cod. pen.
Richiamato dalla Corte territoriale come elemento relativo ai precedenti penali e alla ricorrenza di delitti dolosi nello spazio decennale, collegato all'argomento dell'abitualità a delinquere.
art. 671 c.p.p. (come modificato dal D.L. 30/12/2005 n.272, conv. L. 21/02/2006 n.49)
Secondo la giurisprudenza richiamata, impone al giudice dell'esecuzione l'obbligo di considerare lo stato di tossicodipendenza dedotto e documentato dal condannato ai fini della valutazione sulla continuazione; la mancata considerazione o la svalutazione ingiustificata di tale elemento è vizio motivazionale rilevante.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: erronea applicazione della legge penale (lett. b) e motivazione contraddittoria o manifestamente illogica (lett. e).
art. 666, comma 2, c.p.p.
Prevede che il giudice possa dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la giurisprudenza ammette però nuova valutazione se emergono documenti o elementi non già esaminati.
Corte Cost. n. 183/2013 (richiamo a art. 34 e art. 623 c.p.p.)
Richiama il principio secondo cui, dopo annullamento, il giudizio di rinvio deve svolgersi con diversa composizione: la Corte costituzionale ha limitato la partecipazione del giudice che ha già deciso l'istanza di esecuzione sul reato continuato.
Massime di principio
- Se il condannato produce documentazione attestante la tossicodipendenza, il giudice dell'esecuzione è obbligato a valutarla espressamente: l'omissione costituisce vizio motivazionale censurabile in cassazione.
- La sola condizione di tossicodipendenza non è di per sé sufficiente a stabilire la continuazione: va valutata congiuntamente agli altri indici ex art. 81 c.p. (omogeneità, prossimità temporale, unitarietà del progetto criminoso, ecc.).
- Un'ordinanza esecutiva irrevocabile che abbia già rigettato una richiesta di continuazione preclude la riproposizione identica dell'istanza, salvo che emergano elementi nuovi o documenti non esaminati in precedenza che possano incidere sostanzialmente sulla decisione.
- In caso di annullamento da parte della Cassazione la Corte di rinvio dovrà essere in diversa composizione quando ciò è richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e il nuovo giudice è libero nell'esito dopo aver compiuto una nuova valutazione completa.
- Per ottenere una nuova valutazione della continuazione è utile indicare chiaramente quali documenti o circostanze non erano stati precedentemente considerati e dimostrarne la pertinenza temporale e sostanziale rispetto ai reati dedotti.
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