Sentenza n. 502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 7857/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto quinquennale di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e a quelli annessi, adottato dal Questore di Napoli ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il DASPO adottato in occasione di una partita di calcio. Ha contestato, anzitutto, la ricostruzione dei fatti, sostenendo che la propria condotta non fosse intimidatoria né finalizzata a coinvolgere altri tifosi in episodi di violenza, minaccia o intimidazione. Ha dedotto che il procedimento penale relativo ai fatti era stato archiviato, che si era limitato a unirsi ad altri tifosi contrari al divieto di introdurre megafoni e tamburi e che aveva avuto l'autorizzazione del proprietario o del suo avente causa ad accedere al tetto di un edificio adiacente allo stadio per assistere alla partita. Ha inoltre contestato la motivazione relativa alla durata quinquennale del divieto, richiamando l'archiviazione di un precedente procedimento penale, l'asserita inattualità del precedente DASPO del 2015 e il rapporto collaborativo successivamente intrattenuto con la Polizia di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'archiviazione del procedimento penale non incide sulla legittimità del DASPO, poiché la misura preventiva si fonda su una valutazione complessiva dell'idoneità della condotta a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre il giudizio penale riguarda la sussistenza di singoli reati secondo i relativi elementi costitutivi. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto rilevante il ruolo di capo della tifoseria rivestito dall'appellante, la capacità di coinvolgimento degli altri tifosi, la diffusione di informazioni non veritiere sui divieti di accesso allo stadio, le espressioni ingiuriose rivolte alla Polizia e il fatto che numerosi sostenitori fossero stati indotti a collocarsi sul tetto di un edificio, esponendosi a un rischio di caduta e sottraendosi ai controlli e alle garanzie di sicurezza dello stadio. L'autorizzazione ad accedere allo stabile è stata ritenuta irrilevante rispetto alla pericolosità della condotta, essendo il tetto un luogo non appropriato per assistere alla partita e praticare il tifo. È stata respinta anche la censura sulla durata del divieto: la precedente vicenda, pur definita penalmente per remissione della querela, conserva rilevanza amministrativa ai fini della valutazione della propensione alla reiterazione; inoltre, l'art. 6, comma 5, l. n. 401/1989 prevede che, nei confronti di chi sia già stato destinatario del divieto, la durata del nuovo divieto non possa essere inferiore a cinque anni. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive può essere adottato sulla base di una valutazione preventiva e complessiva della condotta, quando essa risulti idonea a creare una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e presenti caratteri di intimidazione funzionale al coinvolgimento di altri tifosi.
art. 6, comma 5, l. n. 401/1989
nei confronti della persona già destinataria del divieto (…) la durata del nuovo divieto non può essere inferiore a cinque anni…
La precedente sottoposizione al divieto consente di giustificare una durata non inferiore a cinque anni; una precedente vicenda conserva rilevanza amministrativa anche se il procedimento penale è stato archiviato per remissione della querela.
artt. 38 e 60 c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio d'appello in camera di consiglio, previo avviso alle parti, mediante decisione semplificata.
Massime di principio
- L'archiviazione del procedimento penale non esclude di per sé la legittimità del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, poiché la misura ha natura preventiva e si fonda sulla valutazione complessiva della pericolosità della condotta rispetto all'ordine e alla sicurezza pubblica, non sull'accertamento della responsabilità per singoli reati.
- Ai fini dell'adozione del divieto di accesso, la condotta intimidatoria può essere desunta anche dal ruolo di influenza e trascinamento esercitato dal soggetto in una tifoseria organizzata, quando tale ruolo abbia favorito il coinvolgimento di altri tifosi in iniziative eclatanti, pericolose o idonee a compromettere le attività di controllo delle forze di Polizia.
- L'accesso autorizzato a un edificio privato non rende lecita o non pericolosa, ai fini della misura preventiva, la condotta di assistere a una competizione sportiva dal tetto dello stabile, poiché tale luogo non offre le strutture, i controlli e le garanzie di sicurezza proprie dell'impianto sportivo.
- Una precedente vicenda penalmente archiviata può conservare rilevanza amministrativa nella valutazione della propensione alla reiterazione di condotte incompatibili con le regole di comportamento degli spettatori, soprattutto quando l'archiviazione sia dipesa dalla remissione della querela.
- Quando il destinatario sia già stato sottoposto al divieto di accesso, la durata del nuovo divieto non può essere inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 6, comma 5, l. n. 401/1989; la motivazione sulla durata può essere assolta mediante il richiamo a tale precedente e alla persistente rilevanza amministrativa della condotta pregressa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →