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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro n. 5492/2022, nel giudizio recante n. RG 8617/2021, pubblicata in data 30.11.2022.

Giustizia amministrativa202504621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 5492/2022, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.472,46 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del giudice ordinario n. 5492/2022, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 febbraio 2023 ai fini dell'esecuzione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla retribuzione professionale prevista dall'art. 7 del CCNI del 15 marzo 2001, in relazione al servizio prestato con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.472,46 oltre interessi legali. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di azionare l'ottemperanza in presenza di mancato pagamento.

  • art. 7 CCNI del 15.03.2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dal giudice ordinario.

  • sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 5492/2022

    Costituisce il giudicato da eseguire e contiene l'accertamento del diritto della docente e la condanna del Ministero al pagamento della somma dovuta oltre interessi legali.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando contiene una condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'Amministrazione deve conseguire concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudicato, non essendo sufficiente una mera attività formale o interlocutoria.
  • Il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, unitamente alla persistente mancata esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • In caso di inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato ratione muneris presso l'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega secondo quanto stabilito dal giudice.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettivo pagamento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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