L.R. Umbria 8/2018
Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la ricostruzione nei comuni umbri colpiti dai sismi del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi: pianificazione, deroghe urbanistico-edilizie, delocalizzazioni, misure paesaggistiche, protezione civile e controlli sismici. Contiene inoltre modifiche a varie leggi regionali. Molte disposizioni sono transitorie o legate all’emergenza 2016-2018 e quindi oggi in larga parte superate.
Ricostruzione post-sisma 2016 in Umbria e modifiche a leggi regionali
Ricostruzione post-sisma 2016 in Umbria e modifiche a leggi regionali
La legge disciplina, per la Regione Umbria, la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, integrando la normativa statale e commissariale. Accanto alla disciplina emergenziale introduce anche modifiche a diverse leggi regionali, in particolare su governo del territorio, edilizia, servizi e ricostruzioni pregresse.
Ambito territoriale e finalità
La parte I si applica ai comuni indicati negli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016, con alcune disposizioni estese anche ad altri comuni danneggiati e, in modo specifico, a porzioni del territorio comunale di Spoleto gravemente colpite. La finalità generale è favorire la ricostruzione, ridurre la vulnerabilità sismica, riqualificare il paesaggio e sostenere la ripresa socio-economica e infrastrutturale delle aree colpite.
Coordinamento istituzionale, Osservatorio e Consulta
La Giunta regionale assicura il coordinamento istituzionale e tecnico e riferisce periodicamente all’Assemblea legislativa. È istituito un Osservatorio sulle attività di ricostruzione, con funzioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi pubblici e privati e delle iniziative per la ripresa economica. L’Osservatorio si avvale dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria e riferisce alla Consulta regionale per la ricostruzione, composta da rappresentanti delle associazioni interessate e a partecipazione gratuita.
Programmazione dello sviluppo: Master plan per la Valnerina e Spoleto
Le politiche di sviluppo sono organizzate attraverso un ciclo programmatico basato su un Master plan per lo Sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto (MPS), programmi triennali, misure attuative e attività di monitoraggio e valutazione. Il MPS è adottato dalla Giunta e approvato dall’Assemblea legislativa, definisce strategie di medio-lungo periodo, indicatori di risultato e, per la Valnerina e in parte per Spoleto, un quadro finanziario di massima. Per la Valnerina valorizza anche la Strategia nazionale aree interne e la programmazione POR FESR 2014-2020.
Direttive strategiche e monitoraggio del MPS
Il MPS individua come direttrici chiave lo sviluppo integrato dell’ambiente rurale, la valorizzazione dell’ambiente naturale, il sistema turismo-ambiente-cultura e la crescita delle imprese manifatturiere e di servizi. Tra le direttrici di accompagnamento vi sono qualità della vita e servizi, mobilità sostenibile e riqualificazione delle aree di insediamenti realizzati in emergenza. Il piano è aggiornato triennalmente e la Giunta presenta ogni anno entro il 31 marzo una relazione sullo stato di coerenza dell’attività svolta.
Urbanistica della ricostruzione e deroghe nei comuni maggiormente colpiti
Nei comuni maggiormente colpiti è consentita la revoca, totale o parziale, delle previsioni del PRG ostative alla ricostruzione. Per gli interventi edilizi e urbanistici di ricostruzione possono essere disapplicati, con provvedimento motivato del Comune e in assenza di soluzioni alternative, alcuni limiti del testo unico regionale sul governo del territorio e del PTCP perugia, nonché specifiche distanze o prescrizioni, purché sia garantita la sicurezza. Per alcuni impianti tecnologici e ampliamenti è consentita una fascia di transizione inferiore a 20 metri, nel rispetto del limite minimo di 5 metri dal bosco.
Disciplina edilizia, sanatorie e centri storici
Per edifici privati danneggiati e realizzati in passato in assenza o difformità dal titolo edilizio, il soggetto legittimato può presentare, insieme alla domanda di contributo, una SCIA in sanatoria, con autorizzazione sismica, in deroga ad alcune norme statali e regionali e previo pagamento della sanzione prevista dal d.l. 55/2018. Nei centri storici e borghi caratteristici gli interventi devono mantenere le caratteristiche tipologiche e architettoniche, pur consentendo l’uso di materiali strutturali diversi dagli originari. La Giunta individua i centri storici e i borghi, e i Comuni li perimetrano entro 60 giorni.
Strumenti urbanistici attuativi, DDR e procedure semplificate
I Comuni possono elaborare un Documento Direttore per la Ricostruzione, atto di indirizzo non vincolante né espropriativo, anche in forma congiunta tra Comuni contigui, sentito l’USR. Sono previsti piani attuativi e programmi integrati per la ricostruzione, con procedure semplificate e termini ridotti, soprattutto per gli strumenti non ricompresi nelle perimetrazioni commissariali. Le varianti generali e parziali sono soggette a iter accelerati, con conferenze di servizi, riduzione dei termini di deposito/osservazioni e coinvolgimento della Regione per pareri geologici, idraulici, ambientali e paesaggistici.
Programmi straordinari di ricostruzione
La Giunta regionale può adottare programmi straordinari di ricostruzione ai sensi della disciplina statale del 2019. L’USR pubblica un avviso per raccogliere le istanze dei privati relative agli immobili nei comuni più colpiti, trasmette le istanze ai Comuni, predispone il programma e lo invia al Commissario straordinario per il parere della Conferenza permanente. Dopo il parere favorevole, la Giunta approva il programma.
Delocalizzazioni, nuove localizzazioni e recupero ambientale
La legge disciplina l’individuazione degli edifici e degli insediamenti da delocalizzare fuori dalle aree a rischio geologico e idraulico, mediante provvedimenti comunali, varianti urbanistiche, piani attuativi o titoli convenzionati. La localizzazione dei nuovi lotti deve garantire il superamento del rischio e la presenza di infrastrutture e servizi adeguati. Sono previsti incrementi limitati della capacità edificatoria per alcuni insediamenti, a condizione del conseguimento di certificazioni di sostenibilità ambientale e del ripristino ambientale delle aree originarie.
Interventi nei territori rurali e sugli edifici agricoli
Nel territorio rurale sono ammessi ripristini con miglioramento sismico, ricostruzioni, delocalizzazioni e ampliamenti con regole specifiche per residenze, edifici non residenziali, stalle e attività zootecniche. In molti casi la localizzazione deve avvenire in prossimità di altri edifici o in aree già servite, con tutela paesaggistica e obbligo di ripristino ambientale delle aree dismesse. Per gli edifici destinati al ricovero di animali è previsto un incremento della SUC del 30% al fine del benessere animale, con indirizzi regionali attuativi.
Ricostruzione negli insediamenti residenziali, produttivi e nei centri storici
Per gli insediamenti prevalentemente residenziali la ristrutturazione può avvenire con demolizione e ricostruzione delle quantità esistenti, con eventuali riduzioni di piani, ampliamenti del sedime e varianti urbanistiche conseguenti al permesso di costruire. Nei tessuti continui e nelle UMI/aggregati edilizi l’intervento unitario è favorito o, in alcuni casi, obbligatorio. Analoghe regole valgono per gli insediamenti produttivi e per servizi, con attenzione all’edilizia sostenibile e alla disciplina comunale di riqualificazione.
Riqualificazione delle aree di emergenza e standard per la sicurezza
Le aree occupate da insediamenti temporanei, servizi di protezione civile, dotazioni pubbliche o residenze di emergenza devono essere riqualificate e integrate nel tessuto urbano. La legge prevede che i PRG e le varianti integrino i piani di protezione civile, la CLE e gli studi per la struttura urbana minima (SUM), con individuazione di aree per il ricovero e la prima assistenza, viabilità ridondante e spazi di emergenza. È possibile acquisire gratuitamente aree e trasferire volumetrie per realizzare dotazioni territoriali e migliorare la sicurezza urbana.
Ricoveri abitativi di emergenza e opere temporanee
In via emergenziale sono disciplinati i manufatti pertinenziali destinabili temporaneamente a ricovero abitativo, con limiti di superficie e altezza, comunicazione al Comune, durata massima di tre anni e verifiche periodiche. Sono inoltre qualificate come temporanee le opere urgenti per soccorso, messa in sicurezza, ricovero della popolazione e continuità dei servizi pubblici o del culto, fermo restando il rispetto della normativa sismica. Per alcune strutture ricettive la Giunta elabora indicazioni volontarie sui comportamenti da adottare in caso di sisma.
Paesaggio, verifica paesaggistica e tutela ambientale
La ricostruzione deve perseguire una ricomposizione consapevole del paesaggio e valorizzare beni paesaggistici, culturali e ambiente naturale. Nei territori interessati sono dichiarati paesaggisticamente rilevanti alcuni piani e trasformazioni: nuovi insediamenti e infrastrutture, interventi nello spazio rurale di una certa consistenza, depositi e impianti tecnologici oltre determinate soglie e impianti fotovoltaici a terra sopra i 1.000 mq. La verifica paesaggistica è richiesta per tali interventi; per strumenti urbanistici sottoposti a VAS la effettua la Regione, mentre per alcuni progetti rilevanti la effettua il Comune con il parere della commissione paesaggio.
Procedure sismiche, controlli e oneri
I soggetti che richiedono il contributo depositano la documentazione sismica presso gli U.S.R. tramite piattaforma MUDE, con trasmissione al Comune e al sistema Sismica regionale. La disciplina di vigilanza e controllo si applica all’intero processo di ricostruzione, con esenzione dal rimborso forfettario istruttorio per i procedimenti di ricostruzione. Il sorteggio per il controllo a campione è affidato all’USR e i controlli in cantiere e la vigilanza competono alla struttura regionale sismica.
Prevenzione dei rischi geologici e verifica geo-idrologica
La Regione promuove attività conoscitive, banche dati open data e pubblicazione dei dati tecnici geologici per prevenzione e pianificazione. Per interventi in aree PAI classificate a rischio specifico è necessaria una verifica geo-idrologica positiva; nelle aree con livelli di rischio più elevati si applica la disciplina vigente, mentre nelle aree R1 e R2 sono consentiti anche alcuni ulteriori interventi se non aumentano pericolosità e rischio.
Modifiche ad altre leggi regionali
La seconda parte modifica la l.r. 30/1998 sulla ricostruzione del sisma 1997, ampliando alcuni termini; la l.r. 23/2003 sull’edilizia residenziale sociale, consentendo deroghe temporanee per emergenze abitative da calamità; la l.r. 9/2014, istituendo e disciplinando “Umbria Salute e Servizi” come centrale regionale di acquisto, centrale di committenza e soggetto aggregatore, con una sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma; la l.r. 1/2015 sul governo del territorio, con modifiche su titoli edilizi, mutamenti di destinazione d’uso, sanatorie, controlli sismici e procedure urbanistiche; la l.r. 1/2017 e la l.r. 8/2017, con proroghe e riaperture di termini e modifiche su rendicontazioni e conclusione della ricostruzione del sisma 1997; e la l.r. 18/2016 con abrogazione di una disposizione.
Regime transitorio e applicabilità pratica
Molte disposizioni sono strettamente collegate alla fase emergenziale e alla ricostruzione post-sisma 2016, con termini iniziali fissati subito dopo l’entrata in vigore della legge, scadenze entro 60, 90, 120 o 180 giorni e aggiornamenti triennali o annuali. Per la gran parte delle norme di ricostruzione e delle modifiche agli atti del 2017-2018, l’utilità pratica odierna è limitata o esaurita, mentre restano rilevanti soprattutto le parti di coordinamento sistematico e le modifiche normative consolidate nel testo unico regionale.
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