L.R. Umbria 11/2018
Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina contributi e interventi a favore di imprese di informazione locale (tv, radio, stampa, web, agenzie e contenuti giornalistici), con requisiti di accesso, controlli, revoche e un programma annuale adottato dalla Giunta. Prevede anche iniziative per la lettura della stampa locale nelle scuole. Gli interventi finanziati riguardano il periodo 2018-2020.
Sostegno alle imprese dell’informazione locale in Umbria
Sostegno alle imprese dell’informazione locale in Umbria
La legge regionale disciplina interventi di sostegno a favore delle imprese che operano nell’informazione locale nel territorio dell’Umbria. L’obiettivo è rafforzare pluralismo, qualità dell’informazione, occupazione, professionalità e innovazione del settore, oltre a promuovere l’informazione istituzionale e la lettura della stampa locale nelle scuole.
Finalità generali e promozione della lettura
La Regione interviene per valorizzare e sostenere il sistema dei media locali, salvaguardandone pluralismo, qualità, livelli occupazionali, professionalità degli operatori e innovazione organizzativa e tecnologica. Promuove inoltre la più ampia informazione sull’attività dei propri organi e uffici, anche mediante iniziative di comunicazione gestite dalla Regione, dagli enti locali o dagli organi di informazione operanti nel territorio regionale.
La legge prevede anche la promozione della lettura della stampa locale nelle scuole, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ambito soggettivo e settori interessati
Sono considerate imprese dell’informazione locale, ai fini della legge, le imprese di qualsiasi forma giuridica con sede legale e operativa in Umbria, iscritte al ROC, nonché i giornali o periodici iscritti presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi della legge sulla stampa. Rientrano negli ambiti ammessi:
- emittenza televisiva digitale terrestre;
- emittenza radiofonica via etere;
- web tv;
- web radio;
- stampa quotidiana e periodica;
- quotidiani e periodici online;
- agenzie di stampa quotidiana;
- imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico.
Tipologie di intervento finanziabile
Gli interventi regionali sono diretti a sostenere:
- l’innovazione tecnologica di attrezzature, mezzi di produzione e diffusione dei contenuti, anche tramite contratti di rete e forme di aggregazione tra imprese;
- la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale;
- iniziative di autoproduzione, singole o associate, in particolare di micro e piccole imprese, orientate alla valorizzazione delle tradizioni, cultura e storia umbra e alla promozione della programmazione comunitaria;
- iniziative di autoimpiego e creazione d’impresa promosse da giornalisti disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali;
- interventi che favoriscano occupazione dipendente a tempo indeterminato per personale giornalistico, tecnico e amministrativo.
Programma annuale degli interventi
La Giunta regionale adotta ogni anno un programma degli interventi da finanziare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio. Il programma è adottato previo parere del Co.Re.Com. e della Commissione consiliare competente, con possibilità di acquisire proposte del Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio.
Il programma ripartisce le risorse tra le diverse tipologie di intervento e definisce modalità e termini per la concessione delle provvidenze. È espressamente considerata premiale la promozione di iniziative di assunzione e stabilizzazione del personale giornalistico, tecnico e amministrativo.
Requisiti di accesso ai finanziamenti
Possono accedere ai finanziamenti le imprese dell’articolato ambito locale che possiedano, in sintesi:
- registrazione presso il tribunale competente da almeno due anni;
- iscrizione al ROC da almeno due anni, salvo il caso di nuova impresa per inserimento/reinserimento lavorativo in contesti di crisi o ammortizzatori sociali, per la quale è sufficiente un anno;
- sede legale e operativa in Umbria;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- regolarità nel pagamento di stipendi e oneri retributivi e contributivi;
- personale giornalistico dipendente con contributi INPGI, salvo alcune imprese costituite in maggioranza da giornalisti professionisti o pubblicisti;
- corretta inquadratura dei collaboratori redazionali o pagamento mediante equo compenso.
Per le imprese costituite in forma societaria con maggioranza di soci giornalisti professionisti o pubblicisti, non si applicano i requisiti relativi alla presenza di personale dipendente impiegato nelle redazioni e nell’attività giornalistica, fermo il rispetto della normativa vigente.
Requisiti specifici per ciascun settore
La legge richiede ulteriori condizioni differenziate per settore.
Per le emittenze televisive DTT, occorrono copertura territoriale di almeno il 30% in Umbria, attività giornalistica con iscritti all’albo e praticanti nei limiti previsti, redazione di almeno due giornalisti e trasmissione di almeno due ore e mezza al giorno di informazione locale autoprodotta nella fascia 7:00-22:30; in tale quota, per almeno mezz’ora, possono essere trasmessi contenuti gratuiti di soggetti indipendenti umbri o contenuti su tradizioni, cultura, costume, territorio e attività dell’Umbria.
Per le radio via etere è richiesta copertura territoriale del 30%, redazione di almeno due giornalisti e almeno due ore e mezza di informazione locale autoprodotta nel palinsesto diurno.
Per web tv, web radio, quotidiani e periodici online e agenzie di stampa quotidiana sono previste regole sulla composizione della redazione, sulla presenza di giornalisti iscritti all’albo e sulla percentuale minima di contenuti locali autoprodotti, che varia in base alla tipologia.
Per stampa quotidiana e periodica è richiesta la diffusione a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell’Umbria, una redazione minima e una quota di informazione locale autoprodotta pari al 60% della foliazione complessiva.
Per le imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali è richiesta attività giornalistica organizzata con personale iscritto all’albo e almeno un giornalista in redazione.
Cause di esclusione dai finanziamenti
Sono escluse dai finanziamenti, tra le altre, le imprese che nell’anno precedente la scadenza per le domande abbiano avviato licenziamenti o riduzioni/sospensioni dell’orario di lavoro non riconducibili ad ammortizzatori sociali o accordi sindacali. Sono inoltre escluse:
- le imprese sanzionate dall’AGCOM per violazioni sulla tutela dei minori nei 12 mesi antecedenti la domanda;
- le emittenti e testate che diffondono contenuti con vincite in denaro e pubblicizzano sale da gioco o scommesse;
- le emittenti che trasmettono televendite per oltre l’80% della programmazione;
- le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanne, anche non definitive, per determinati delitti contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio mediante frode.
Comitato regionale per verifica e monitoraggio
È istituito un Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio degli interventi. Il Comitato può formulare proposte anche per il programma annuale ed è composto da un dirigente regionale con funzioni di coordinamento e da rappresentanti dell’associazione della stampa umbra, degli editori, dell’Ordine dei giornalisti, di Anci Umbria e del Co.Re.Com.
Il Comitato si riunisce semestralmente, è disciplinato da criteri e modalità fissati dalla Giunta regionale e i suoi componenti non percepiscono compensi né rimborsi spese.
Informazione istituzionale e collaborazioni tra enti
La Regione promuove strutture uniche per l’informazione istituzionale degli enti del servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e degli enti e società controllate dalla Regione. Promuove inoltre protocolli di intesa tra province e comuni per la gestione associata delle attività di informazione istituzionale.
Tali attività devono rispettare la disciplina statale sull’informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e la normativa regionale in materia di comunicazioni.
Controlli, revoca e obblighi dei beneficiari
La Giunta regionale stabilisce le modalità dei controlli sulla gestione dei contributi. La perdita dei requisiti richiesti, verificatasi tra il riconoscimento del finanziamento e la sua completa erogazione, comporta la revoca del beneficio.
Costituiscono inoltre causa di revoca totale o parziale:
- il mancato adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario;
- la mancata conservazione degli stessi livelli occupazionali per almeno 24 mesi dalla conclusione degli interventi finanziati.
Regime degli aiuti di Stato
Le provvidenze sono concesse nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con richiamo ai regolamenti europei applicabili, compreso il regime “de minimis”.
Monitoraggio e clausola valutativa
La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando risorse stanziate e finanziamenti concessi, numero delle domande presentate e finanziate e modalità ed esiti dei controlli.
Il Co.Re.Com., d’intesa con l’Assemblea legislativa, promuove inoltre ogni tre anni un rapporto sullo stato delle imprese di informazione umbre, con dati su numero di imprese, servizi offerti, nuove costituzioni, cessazioni e fatturato, in particolare quello pubblicitario.
Disciplina finanziaria e periodo di applicazione
Per il triennio 2018-2020 sono autorizzate specifiche spese per le diverse misure:
- 580.000 euro per interventi di innovazione, modernizzazione e autoimpiego, nell’ambito delle risorse dei programmi operativi regionali FESR;
- 50.000 euro annui per le iniziative di autoproduzione nell’ambito delle risorse FSE;
- 150.000 euro per gli interventi a favore dell’occupazione a tempo indeterminato, con risorse già assegnate a Sviluppumbria S.p.A.
Per l’intervento sull’autoimpiego possono concorrere anche risorse residuali dei fondi regionali per l’occupazione giovanile e di microcredito, secondo modalità definite dalla Giunta.
Gli interventi di sostegno a un’unica impresa sono esenti da notifica alla Commissione europea se rispettano il massimale “de minimis” di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Decorrenza e attualità della legge
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e disciplina soprattutto un ciclo di interventi finanziari riferito al periodo 2018-2020. La parte di programmazione e copertura finanziaria è quindi sostanzialmente legata a quel triennio, mentre la disciplina dei requisiti, dei controlli e delle finalità descrive il quadro ordinamentale regionale di riferimento per il settore.
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