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Legge

L.R. Umbria 7/2018

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 ).

Normativa regionaleL.R. Umbria 7/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 7/2018 integra la disciplina del Difensore civico regionale: consente alla Commissione consiliare di segnalare candidature particolarmente qualificate, definisce il trattamento economico e di missione del Difensore civico e aggiorna la copertura finanziaria per il 2018 e dal 2019. Abroga inoltre alcune disposizioni della l.r. 30/2007 e della l.r. 24/2010.

Modifiche alla disciplina del Difensore civico regionale dell'Umbria

Modifiche alla disciplina del Difensore civico regionale

La legge regionale Umbria 12 ottobre 2018, n. 7 interviene sulla disciplina del Difensore civico regionale contenuta nella l.r. 27 novembre 2007, n. 30, apportando integrazioni sulla valutazione delle candidature, sul trattamento economico e sulla copertura finanziaria. La legge opera esclusivamente per la Regione Umbria.

Selezione e valutazione delle candidature

Nella relazione che la Commissione consiliare trasmette all’Assemblea legislativa in sede di esame delle candidature, la Commissione può segnalare i nominativi che presentino qualificazioni particolarmente attinenti alle funzioni del Difensore civico. La norma valorizza anche esperienze maturate presso amministrazioni locali nell’esercizio di funzioni analoghe.

Trattamento economico e rimborsi di missione

Al Difensore civico è riconosciuto:

  • un trattamento economico pari al 25% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, corrisposto per 12 mensilità annue;
  • il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali quando debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle funzioni.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2018 gli oneri derivanti dall’introduzione del trattamento economico sono stimati in euro 11.000 e sono coperti a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell’Assemblea legislativa, iscritti alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo I “Spese correnti”. Dal 2019 la spesa annua è stimata in euro 26.000 e grava su ciascun esercizio del bilancio di previsione pluriennale; eventuali effetti eccedenti le previsioni sono compensati con legge di bilancio.

Abrogazioni

Sono abrogati:

  • l’articolo 12 della l.r. 30/2007;
  • l’articolo 9 della l.r. 24/2010, con abrogazione espressa e conferma della sua cessazione di efficacia.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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