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Legge

L.R. Umbria 9/2018

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

Normativa regionaleL.R. Umbria 9/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Umbria 11/2015 su dirigenza sanitaria, formazione socio-sanitaria, ricerca clinica, servizi funerari/cimiteriali e alcune norme su animali, farmacie e sostegno ai genitori separati. Introduce anche discipline transitorie e rinvia più volte a regolamenti attuativi della Giunta regionale.

Modifiche al testo unico regionale in materia di sanità, servizi sociali, attività funerarie e altre disposizioni settoriali

Modifiche al testo unico sanitario e sociale dell’Umbria

La legge regionale Umbria n. 9 del 16 novembre 2018 interviene in modo ampio sulla l.r. 11/2015, aggiornando la disciplina organizzativa delle Aziende sanitarie, la formazione in ambito sanitario e soprattutto la normativa regionale su attività funerarie, cimiteriali e cremazione. Introduce inoltre alcuni correttivi in materia di animali, farmacie, mobbing e sostegno ai genitori separati.

Direzione delle aziende sanitarie e ospedaliero-universitaria

La disciplina della nomina dei direttori generali viene allineata al d.lgs. 171/2016 e al d.lgs. 39/2013. Il Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, secondo le procedure statali vigenti.

Per la selezione dei candidati è prevista una Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta. La Commissione deve essere composta da tre esperti in assenza di conflitti di interesse, e si applicano le regole del d.lgs. 171/2016.

Per l’Azienda ospedaliero-universitaria, il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, tra gli iscritti nell’elenco nazionale previsto dal d.lgs. 171/2016. Restano richiamate le procedure del medesimo decreto, del d.lgs. 517/1999 e del d.lgs. 39/2013.

Sono inoltre adeguate le norme sui direttori sanitari e amministrativi: le nomine sono affidate al Direttore generale nel rispetto del d.lgs. 171/2016; i provvedimenti e i curricula devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda. Per l’iscrizione negli elenchi regionali dei candidati è richiesto anche l’attestato di formazione manageriale in sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria.

Elenchi regionali degli idonei per direttore sanitario e amministrativo

È istituito un sistema di elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, ospedaliere e ospedaliero-universitarie. Gli elenchi sono aggiornati ogni due anni.

La Giunta regionale, in attesa dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni previsto dal d.lgs. 171/2016, disciplina con proprio atto le modalità di inserimento e i contenuti degli avvisi pubblici. Dopo l’Accordo, gli elenchi devono essere adeguati anche prima della scadenza del biennio.

Programmazione sanitaria, incarichi e quiescenza

È sostituito il riferimento al Documento regionale annuale di programmazione con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). È inoltre prorogato al 30 giugno il termine previsto per un adempimento del procedimento regionale disciplinato dall’articolo 29 della l.r. 11/2015.

Per il personale dipendente delle Aziende sanitarie regionali in quiescenza, possono essere conferiti incarichi nei limiti delle disposizioni vigenti, in particolare del d.lgs. 165/2001.

Formazione professionale socio-sanitaria e OSS

La legge riconosce crediti formativi, per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, ai soggetti che ottengono il diploma di “Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale”, in conseguenza della revisione dei percorsi dell’istruzione professionale.

La Giunta regionale è chiamata a disciplinare con regolamento le modalità della formazione professionale dell’operatore socio-sanitario.

Assistente di studio odontoiatrico

Viene istituita la figura professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, in coerenza con il d.p.c.m. 9 febbraio 2018. La figura svolge attività di assistenza all’odontoiatra e ai professionisti sanitari del settore, preparazione dell’ambiente e dello strumentario, accoglienza dei pazienti e gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

La Giunta regionale, con regolamento, deve definire competenze, attività, percorso formativo e procedura di accreditamento delle strutture formative.

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

La Regione può riservare parte delle risorse destinate alla formazione in sanità a posti aggiuntivi di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Perugia. La scelta deve avvenire nel rispetto del fabbisogno dei medici specialistici da formare.

Il medico specializzando assegnatario del posto aggiuntivo sottoscrive clausole specifiche predisposte dalla Giunta regionale, integrate nel contratto tipo di formazione specialistica.

Comitato Etico regionale dell’Umbria

È ridisegnata la disciplina del Comitato Etico regionale dell’Umbria. Il CER Umbria tutela diritti, sicurezza e benessere dei partecipanti alla ricerca clinica e rende pareri autonomi su sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche invasive e non, studi osservazionali/non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione, oltre che sugli aspetti etici delle attività scientifiche e assistenziali nelle strutture regionali.

Il Comitato è istituito presso un’Azienda sanitaria capofila individuata dalla Giunta, che ne definisce composizione e funzionamento nel rispetto delle norme nazionali ed europee. La Giunta disciplina anche le tariffe a carico degli sponsor, il gettone di presenza, eventuali rimborsi spese e l’utilizzo dei fondi per il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnico-scientifica.

Attività funerarie e cimiteriali: principi generali

La parte più ampia della legge riguarda la riscrittura della disciplina funeraria e cimiteriale regionale. La Regione afferma i principi di dignità delle scelte personali, libertà di sepoltura, trasparenza, efficienza, evidenza scientifica e tutela degli utenti.

La Regione promuove inoltre l’informazione su forme di sepoltura a minore impatto ambientale, in particolare tumulazione in loculi aerati e cremazione.

Viene istituito l’elenco regionale delle imprese autorizzate ad esercitare attività funebre e di trasporto funebre, gestito dalla struttura regionale competente.

Funzioni dei comuni e organizzazione del settore funerario

I comuni sono responsabili della realizzazione dei cimiteri e degli impianti crematori e adottano il regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funerari/cimiteriali in coerenza con la disciplina regionale.

Il regolamento comunale deve disciplinare localizzazione e esercizio di cimiteri e crematori, trasporto delle salme e dei cadaveri, cremazione, affidamento delle urne e dispersione delle ceneri. I comuni devono inoltre garantire spazi pubblici per i riti funebri, anche per culti diversi da quello cattolico, e informare i cittadini sulle differenti forme di sepoltura e sui relativi costi.

Imprese funebri, autorizzazioni e incompatibilità

L’attività funebre è definita come attività imprenditoriale che comprende congiuntamente disbrigo pratiche, fornitura di casse e articoli funebri, trasporto di cadavere/resti/ceneri/ossa e cura, composizione e vestizione delle salme.

Tale attività è consentita solo a imprese autorizzate dal Comune ove ha sede legale l’impresa, con autorizzazione valida per tutto il territorio regionale e subordinata al possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale.

Le imprese devono mantenere risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate, personale formato e trasparenza su struttura, attività, servizi e tariffe. Il conferimento dell’incarico e la vendita di articoli funebri possono avvenire solo nella sede autorizzata o, eccezionalmente, in altro luogo richiesto dagli interessati, ma non in strutture sanitarie, socio-assistenziali, obitoriali o cimiteriali.

Sono vietate provvigioni, offerte, regali o vantaggi finalizzati a ottenere informazioni per procurare servizi funerari.

L’attività funebre è incompatibile con la gestione di cimiteri, servizi cimiteriali, pubbliche affissioni e strutture obitoriali; è inoltre incompatibile, salvo deroga per imprese con sede in comuni sotto i 2.000 abitanti, con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

Trasporto funebre e periodo di osservazione

Il trasporto funebre è definito come ogni trasferimento di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane dal luogo del decesso o del rinvenimento fino alla sepoltura o cremazione. Non costituisce trasporto funebre lo spostamento interno della struttura sanitaria dal reparto alla struttura obitoriale interna.

Il trasporto può essere svolto solo da imprese autorizzate ed è soggetto ad autorizzazione comunale su richiesta degli aventi titolo.

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere sorvegliata e non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, refrigerazione, autopsia o chiusura in cassa. L’osservazione può svolgersi a domicilio, in strutture obitoriali, in obitori comunali o in casa funeraria.

È consentito, su richiesta degli aventi titolo e previo nulla osta del medico, il trasferimento della salma entro il territorio regionale per la continuazione dell’osservazione o per la veglia funebre, anche a cassa aperta. Il trasferimento deve concludersi entro 24 ore dalla constatazione del decesso e il nulla osta è sufficiente per autorizzarlo, salvo ipotesi di morte sospetta, malattia infettiva diffusiva o somministrazione di nuclidi radioattivi.

Strutture obitoriali, case funerarie e sale del commiato

Sono disciplinate le strutture obitoriali, distinte tra locali interni alle strutture sanitarie/socio-sanitarie e depositi di osservazione e obitori comunali.

I comuni devono istituire depositi di osservazione e obitori nel cimitero oppure, tramite convenzione, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie. In tali strutture si svolgono osservazione della salma, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie, deposito di cadaveri, trattamenti conservativi e tanatocosmesi.

Sono anche definite le strutture destinate al commiato: casa funeraria e sala del commiato. La casa funeraria è una struttura privata, gestita da imprese autorizzate, in cui possono svolgersi accoglienza, osservazione, composizione, vestizione, esposizione della salma, commemorazione e sosta del feretro sigillato. La sua realizzazione ed esercizio sono autorizzati dal Comune, nel rispetto della distanza minima di 150 metri da strutture sanitarie, cimiteri e crematori.

La casa funeraria non può trovarsi dentro strutture sanitarie o socio-sanitarie, né nei cimiteri, né essere convenzionata con strutture sanitarie per i servizi mortuari. Deve disporre di Carta dei Servizi accessibile anche online.

La sala del commiato può essere collocata nella casa funeraria, nei cimiteri o negli impianti crematori, ma fuori dalle strutture sanitarie, ed è destinata alla custodia temporanea del feretro e alla celebrazione dei riti di commiato.

Cimiteri, sepoltura e loculi aerati

Ogni Comune deve avere almeno un cimitero con un reparto a inumazione. I comuni pianificano i cimiteri considerando almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e due per le tumulazioni, e devono prevedere aree cimiteriali sufficienti per i 30 anni successivi agli strumenti urbanistici.

Le opere di costruzione, ampliamento e ristrutturazione richiedono il parere igienico-sanitario dell’ASL e uno studio tecnico del sito. In ogni cimitero devono esserci almeno campo di inumazione, campo di inumazione speciale, camera mortuaria, ossario comune e cinerario comune.

I comuni possono affidare la gestione dei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente e delle incompatibilità previste.

La legge disciplina anche i loculi aerati, finalizzati a favorire la riduzione scheletrica più rapida dei cadaveri tumulati. I comuni possono prevederli nei piani cimiteriali; per la tumulazione aerata l’estumulazione ordinaria può avvenire dopo dieci anni e la concessione può essere ridotta fino a un minimo di dieci anni, rinnovabili.

Diritto di sepoltura, cremazione e destinazione delle ceneri

Nei cimiteri devono essere ricevuti i cadaveri, resti, ossa e ceneri delle persone morte nel Comune, di quelle residenti nel Comune ma decedute altrove, di quelle trasferite in strutture fuori Comune, di chi ha diritto a sepoltura privata esistente e dei prodotti del concepimento, abortivi, feti e parti anatomiche riconoscibili.

Ogni feretro deve essere inumato o tumulato in fossa/loculo distinto, salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto.

La cremazione è possibile solo in appositi forni crematori e con autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, su istanza degli aventi titolo e con certificato necroscopico o nulla osta dell’autorità giudiziaria. La cremazione è di regola onerosa, salvo il caso di indigenza accertata del defunto.

Le ceneri possono essere tumulate, inumate, conservate in cimitero, collocate nell’edificio apposito presso il crematorio, affidate agli aventi titolo per la conservazione privata o disperse nei casi e nei luoghi previsti. È obbligatorio il cinerario comune in ogni cimitero.

La dispersione delle ceneri richiede autorizzazione, deve rispettare la volontà del defunto e non può avere fini di lucro. Può avvenire in aree dedicate dei cimiteri, in natura o in aree private fuori dai centri abitati con consenso del proprietario, sempre nel rispetto delle norme ambientali e delle aree di tutela.

Sanzioni

I comuni vigilano sul rispetto delle prescrizioni e irrogano le sanzioni amministrative, ferma restando la vigilanza igienico-sanitaria delle ASL.

Sono previste sanzioni pecuniarie per l’esercizio abusivo dell’attività funebre, del trasporto funebre o della casa funeraria, per l’assenza dell’autorizzazione al trasporto o alla cremazione, per la violazione dei requisiti delle strutture e della Carta dei Servizi, per le violazioni dei divieti di attività e incompatibilità, per le irregolarità nel periodo di osservazione e per la dispersione delle ceneri in violazione delle regole.

Regolamento regionale e sistema di formazione

La Giunta regionale deve adottare un regolamento per definire in dettaglio aspetti attuativi, requisiti strutturali e professionali, tenuta dell’elenco regionale delle imprese, caratteristiche dei crematori, contenuti della Carta dei Servizi, criteri di adeguamento delle strutture esistenti, ampiezza delle aree di rispetto, requisiti dei cimiteri e caratteristiche dei loculi aerati.

Con l’adozione del regolamento è istituito il Sistema regionale per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori delle imprese funebri; gli oneri sono a carico dei fruitori.

Altre modifiche settoriali: animali, farmacie, mobbing e famiglia

La legge interviene anche su altre parti del testo unico:

  • in materia di animali, rafforza alcune regole su cani, affidamenti, sterilizzazione e convenzioni con associazioni protezionistiche;
  • in materia di farmacie, aggiorna l’indennità di residenza e i relativi termini per la domanda in caso di trasferimento di titolarità o di nuova apertura;
  • in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riformula la disciplina regionale sugli sportelli anti-mobbing presso le Aziende USL, collegati ai servizi PSAL;
  • promuove interventi di sostegno ai genitori separati in grave difficoltà economica e psicologica e politiche abitative per alloggi a canone contenuto.

Disposizioni transitorie e finali

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta deve adottare il regolamento e la deliberazione attuativi della nuova disciplina funeraria e cimiteriale. Sempre entro 180 giorni devono adeguarsi ai nuovi divieti di incompatibilità le imprese e i soggetti gestori già operanti.

I comuni devono formare e comunicare alla Regione l’elenco comunale delle imprese autorizzate entro 180 giorni dall’adozione del regolamento regionale. Entro 180 giorni dalla deliberazione sui contenuti del sistema di formazione, i comuni adeguano i propri regolamenti.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è dichiarata urgente.

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