Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/04/2024 con cui il GIP revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'art. 168 c.p.) concedendo che D'Avino era recidivo in relazione a precedenti; il ricorrente ha dedotto violazioni di norme penali e procedurali (tra cui artt. 163, 168, 99, 172 c.p. e artt. 666, 674 c.p.p.), sostenendo in sintesi che: 1) la recidiva non era stata giudizialmente applicata nella sentenza n. 553/2015 (essa era stata valutata subvalente rispetto alle attenuanti e quindi non poteva ostare all'estinzione della pena ex art. 172 c.p.); 2) in ogni caso la recidiva, se subvalente, non avrebbe dovuto produrre effetti indiretti ostativi all'estinzione; 3) mancata istruttoria sul presunto indulto (decreto concessivo) che avrebbe potuto incidere sulla revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi: quando la recidiva è stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti e quindi non ha inciso sulla dosimetria sanzionatoria, essa non deve essere considerata idonea a produrre effetti deteriori indiretti (quali l'ostatività all'estinzione della pena per decorso del tempo); conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al GIP di Milano perché riesamini la questione della prescrizione/estinzione della pena alla luce di tale principio. Il terzo motivo (riguardo all'indulto e alla presunta carenza istruttoria) è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: l'indulto estingue la pena ma non elimina automaticamente tutti gli effetti penali "ope legis"; la doglianza sulla mancata acquisizione del decreto concessivo è generica e inesauriente e quindi inammissibile in cassazione.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Norma invocata come base per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; la decisione impugnata aveva disposto la revoca ai sensi di questa disposizione.
art. 172 cod. pen.
Riguarda l'estinzione della pena per decorso del tempo; la Corte ha ritenuto che, se la recidiva è stata considerata subvalente e non ha inciso sulla misura della pena, viene meno la ragione di escludere l'estinzione della pena per decorso del tempo.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva (e sue diverse ipotesi); nel giudizio di merito la recidiva era stata contestata ma valutata subvalente rispetto alle attenuanti, e la Corte ha analizzato gli effetti di tale valutazione.
art. 163 cod. pen.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione alla valutazione delle circostanze e degli effetti sulla misura della pena.
art. 69 cod. pen.
Regola il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti; è centrale per stabilire se la recidiva abbia esplicato effetti sul piano sanzionatorio (equivalenza o subvalenza).
art. 157, comma 3 cod. pen.
Norma richiamata a proposito del computo della prescrizione; la giurisprudenza distingue la rilevanza della recidiva ai fini della determinazione del termine di prescrizione e la Corte ne ha evidenziato le eccezioni giurisprudenziali.
art. 666 co. 5 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità dell'incidente di esecuzione; menzionata nelle doglianze ma non ritenuta decisiva per l'annullamento.
art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'indulto e alla sua efficacia in sede di esecuzione; la Corte osserva che non è ammessa applicazione analogica della previsione per ritenere sanata automaticamente ogni effetto.
art. 81, comma secondo cod. pen.
Riferimento normativo richiamato nel dibattito sulle conseguenze della recidiva sui reati "satellite" e sulla determinazione dell'aumento di pena complessivo.
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme citate dal ricorrente; attinente ai mezzi di impugnazione e alle relative questioni procedurali sollevate.
Massime di principio
- Se in un giudizio di merito la recidiva è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti e dunque non ha inciso sulla dosimetria della pena, tale valutazione impedisce normalmente che la recidiva produca effetti indiretti ostativi (es. impedimento all'estinzione della pena per decorso del tempo).
- Il giudice dell'esecuzione non può valorizzare la recidiva per produrre effetti deteriori quando il giudice della cognizione, mediante il giudizio di bilanciamento, ha espresso una valutazione di irrilevanza pratica della recidiva sulla pena.
- Eccezione: la giurisprudenza ha talvolta ritenuto la recidiva rilevante ai fini del calcolo della prescrizione in virtù dell'art. 157 c.p.; la portata di questa eccezione va valutata caso per caso alla luce della giurisprudenza consolidata.
- La semplice allegazione generica della esistenza di un provvedimento (es. decreto concessivo di indulto) senza la sua acquisizione/documentazione può essere ritenuta inammissibile in sede di cassazione: il giudicante deve poter esaminare l'atto concreto per valutarne gli effetti sull'esecuzione.
- In incidente di esecuzione, questioni nuove e non esaminate dal giudice di merito possono essere riproposte mediante nuova richiesta davanti al giudice competente; la cassazione non sostituisce il primo giudice per risolvere questioni non dedotte o provate.
- Quando si impugna una revoca di benefici sanzionatori, occorre distinguere tra l'accertamento formale della recidiva e la sua applicazione concreta: è quest'ultima (valutazione discrezionale sul rapporto tra precedenti e nuovo reato) che determina gli effetti pratici sul trattamento sanzionatorio.
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