Cassazione Penale, Sentenza n. 17646/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari (misura cautelare) applicati al ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 e 416-ter c.p. (accordo politico-mafioso per procacciamento di voti in cambio di denaro e percentuali su appalti nel Comune di Cerva, elezioni 2017). Il ricorrente deduceva, in particolare, (1) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze intercettative: il Tribunale avrebbe semplicisticamente fatto proprio il provvedimento di primo grado senza valutare in modo autonomo le intercettazioni e le argomentazioni difensive che avrebbero dimostrato la sua estraneità (confusione tra omonimi "Raffaele", incontro occasionale e dichiarazioni di distanza dal soggetto di spessore criminale); (2) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e mancata individualizzazione del pericolo di recidiva, anche alla luce della sua dimissione da consigliere comunale e dello stato di incensuratezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse fornito motivazione congrua e ragionevole sui gravi indizi di colpevolezza, valorizzando il contesto delle intercettazioni (tra cui riferimenti a due soggetti di nome Raffaele, incontri e conversazioni con Scalzi Tommaso e allusioni a Rizzuti Massimo come intermediario) e respingendo la tesi difensiva di estraneità. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha considerato convincente la valutazione del Tribunale circa il concreto e attuale pericolo di recidiva, dato il collegamento del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 416-ter cod.pen.
Il fatto è stato inquadrato come concorso nel reato (art.110) e come partecipazione ad accordo politico-mafioso riconducibile alla fattispecie di cui all'art.416-ter (associazione di tipo mafioso o fattispecie assimilata in sede di accertamento indiziario), sulla base delle intercettazioni e del contesto che mostrerebbero un patto per procacciamento di voti in cambio di vantaggi.
principio giurisprudenziale sull'interpretazione delle intercettazioni
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021; Sez. 6 n. 11794 del 11/02/2013 (richiamati)
L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità qualora sia motivata con logica e massime di esperienza; il giudice di merito può quindi attribuire significato alle espressioni e ai riferimenti contestuali purché motivi adeguatamente la ricostruzione.
regole processuali sulla inammissibilità per motivi manifestamente infondati/generici
La Corte conferma che ricorsi formulati in modo generico e che non affrontano in modo specifico e idoneo le risultanze decisive del giudice di merito vengono dichiarati inammissibili; ciò può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le valutazioni sulle intercettazioni sono principalmente di merito: un giudice di merito può attribuire significato ai dialoghi sulla base del contesto e tale valutazione è difficilmente superabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La presenza di riferimenti ripetuti nei dialoghi a persone con lo stesso nome (omonimia) e il contesto complessivo possono superare una difesa basata sull'errore di identificazione; occorre che la difesa affronti puntualmente questi passaggi probatori.
- Una singola dichiarazione di distanza o un incontro occasionale non bastano automaticamente a escludere responsabilità se il contesto delle comunicazioni e altre conversazioni mostrano coinvolgimento o consapevolezza.
- La dimissione da un incarico pubblico o lo stato di incensuratezza possono essere elementi attenuanti nella valutazione del pericolo di recidiva, ma non neutralizzano il rischio cautelare se sussistono collegamenti attuali o pregnanti con la criminalità organizzata.
- Nei ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari è fondamentale contestare in modo preciso e documentato i passaggi decisivi della motivazione del giudice di merito; censure generiche o omissioni sulle evidenze principali espongono al rigetto e a sanzioni economiche.
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