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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32225/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo aggiudicato a un'ATI e stipulato con un'azienda sanitaria locale. Dopo una scissione societaria della capogruppo dell'ATI e il subentro della nuova società, la stazione appaltante ha comunicato la risoluzione del contratto invocando una clausola del capitolato speciale che le attribuiva la facoltà di risolvere il rapporto in caso di variazioni soggettive dell'aggiudicataria. La società di brokeraggio ha contestato la legittimità del recesso, deducendo di avere adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina dei contratti pubblici e di aver mantenuto i requisiti richiesti, chiedendo il risarcimento dei danni per l'interruzione del rapporto e per le ulteriori voci di pregiudizio. Nei giudizi di merito il tribunale e poi la corte d'appello hanno ritenuto illegittima la risoluzione anticipata, riconoscendo un danno risarcibile e liquidandolo in parte. Nel primo ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto violazione dell'art. 116 d.lgs. 163/2006, sostenendo che tale norma fosse derogabile e che la clausola contrattuale restrittiva fosse validamente pattuita; la controparte ha proposto ricorso incidentale su buona fede, natura pubblica del contratto, prova dell'unilateralità della riduzione delle provvigioni e danno all'immagine. Nel secondo ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha censurato la liquidazione del danno, sostenendo contraddittorietà della motivazione e errata ripartizione dell'onere della prova quanto alla prosecuzione dei contratti assicurativi e alla quantificazione delle provvigioni; la società ha proposto incidentale contestando la prova dei singoli contratti e la mancata considerazione di alcune provvigioni. La Corte ha preliminarmente riunito i procedimenti per la connessione tra la decisione sull'an debeatur e quella sul quantum.

La decisione

La Corte ha riunito i due procedimenti. Nel ricorso iscritto al n. 16775/2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'azienda sanitaria e, conseguentemente, inefficace il ricorso incidentale tardivo della società. Nel ricorso iscritto al n. 2761/2020 ha respinto il ricorso principale dell'azienda sanitaria e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza e ha dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha ritenuto, quanto al primo ricorso, che la censura della stazione appaltante non cogliesse la ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva interpretato la clausola del capitolato in modo conforme all'art. 116 d.lgs. 163/2006, e che il motivo fosse un mero dissenso rispetto all'interpretazione del giudice di merito. Quanto al secondo ricorso, ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare il fatto e il materiale probatorio, nonché infondato il motivo sulle spese, perché la regolazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. n. 163/2006

    La disciplina sul subentro nel contratto pubblico è stata considerata non derogabile in via convenzionale nel senso di consentire alla stazione appaltante un potere di risoluzione svincolato dai presupposti legali; la clausola contrattuale va letta in conformità alla norma e nei limiti da essa consentiti.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla parte incidentale come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte non ha accolto la censura perché fondata su una diversa ricostruzione in fatto.

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato nel ricorso incidentale come principio in tema di contratti pubblici e di remunerazione del broker; la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a rivalutare il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali e ritenuto irrilevante ai fini dell'accoglimento, in quanto le censure celavano contestazioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali e nel secondo ricorso per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione sovrapporre una diversa lettura del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che i motivi potessero tradursi in una critica al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come norma parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità e la distinzione tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria è configurabile solo quando il difetto emerge dal testo della sentenza e impedisce di percepire il percorso logico decisorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che contestava la valutazione probatoria senza denunciare un vero errore di riparto dell'onere.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il regolamento delle spese in relazione all'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese in presenza di reciproca soccombenza.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace poiché il ricorso principale era inammissibile.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'impugnazione incidentale tardiva proposta oltre il termine lungo diviene inefficace se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine per il controricorso e al ricorso incidentale.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività formale del ricorso incidentale rispetto alla notifica del principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le tesi difensive già svolte nel merito: il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è un non motivo inammissibile.
  • Quando il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale in conformità alla disciplina legale di settore, la censura in cassazione deve attaccare specificamente quella interpretazione e non limitarsi a sostenere in astratto la derogabilità della norma richiamata.
  • La disciplina del subentro nelle commesse pubbliche va letta in funzione di tutela dell'interesse pubblico e del controllo dei requisiti dell'esecutore; la clausola contrattuale non può essere interpretata in modo da consentire una risoluzione svincolata dai presupposti legali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove o al ricorso alle presunzioni in una denuncia di violazione di legge, perché il prudente apprezzamento del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti della motivazione costituzionalmente rilevante.
  • Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile, o presenti una contraddizione insanabile, non quando si invochi una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l'impugnazione incidentale era stata proposta oltre il termine lungo per impugnare.
  • La regolazione delle spese va effettuata considerando l'esito complessivo della lite e può essere compensata in presenza di reciproca soccombenza, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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